
È utilizzabile in sede penale la relazione redatta dall'Investigatore privato autorizzato, che abbia svolto le indagini a richiesta della parte lesa, anziché su incarico del difensore che la assiste?
Per la Corte d'Appello tridentina, nulla osta a che il c.d. "report" del detective privato che sia stato incaricato soltanto dal diretto interessato ("il singolo che ne abbia interesse") ad accertare un determinato "tema di indagine" venga speso nell'ambito del processo penale, poiché, da un lato, la sua natura è quella di fonte probatoria sottoposta alla libera valutazione del giudicante e, dall'altro lato, non è ravvisabile nel nostro Ordinamento un sistema di prova legale nominato.
L'affermazione della legittimazione ad attribuire il mandato a indagare all'investigatore privato in sede penale, da parte della stessa "parte assistita", non è affatto scontata.
Si ponga attenzione alla rilevanza degli interessi e dei diritti che possono essere attinti da una indagine commissionata da un privato che si ritenga persona lesa in un procedimento penale, al di fuori di ogni forma di controllo da parte della "difesa tecnica", in grado di saggiare la fattibilità delle investigazioni e la opportunità di comunicarne in tutto o in parte (anche ad evitare qualsivoglia ritorsione) le risultanze all'assistito.
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È legittimo l'uso dei "quiz" da parte della Questura per valutare se l'aspirante investigatore privato sia effettivamente meritevole di ottenere il rilascio dell'autorizzazione a svolgere le indagini ex art. 222 D.L.vo n° 271/1989 ai fini della difesa penale? Può la Prefettura, per mancato superamento del questionario, negare la licenza?
Nel caso di specie, il ricorrente aveva lamentato, fra l'altro, che la Prefettura non gli aveva riconosciuto le capacità tecniche sull'erroneo presupposto di un test-quiz effettuato in Questura, il superamento del quale non è previsto da alcuna delle norme che presiedono al rilascio della cennata licenza (cfr. artt. 11 e 136 T.U.L.P.S., 12, 257-bis, co. 2, lett. a), e 257-quater, D.P.R. n° 635/1940).
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