PENALE - La prova rigorosa del dolo di divulgazione in caso di file-sharing pedopornografico.

director of child abuse

La Cassazione, esaminando un delicato caso di PORNOGRAFIA MINORILE, prevista e severamente punita dall'art. 600-ter c.p., ha reputato opportuno ribadire il recente indirizzo interpretativo secondo cui l'utilizzo, ai fini dell'acquisizione via internet di materiale pedopornografico, di programmi che comportino l'automatica condivisione dello stesso con altri utenti non implica per ciò solo, in assenza di ulteriori specifici elementi, la volontà dell'imputato di effettuare la divulgazione e la diffusione di detto materiale.
Tale orientamento, che può ritenersi oramai consolidato, risale a Cass. Pen., Sez. III, Sent. 10/28.11.2011 n° 44065
(rv. 251401), alla quale pronuncia si era pervenuti nell'ambito di un processo ex art. 600-ter, comma 3, c.p. per divulgazione di materiale pornografico prodotto con protagonisti minorenni, frutto del collegamento a un servizio di file-sharing, che abilitava altri internauti connessi a scaricare quei file, trovandoli messi a disposizione nel web.

 

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PENALE - Frode informatica e falsificazione di carta di credito con utilizzo di skimmer.

card fraud

È sempre stata molto controversa la questione dei rapporti tra il reato codicistico di frode informatica, di cui all'art. 640-ter c.p., e la disciplina penale delle carte di credito o di pagamento, prevista originariamente dall'art. 12 del D.L. 03.05.1991 n° 143 e attualmente contemplata dall'art. 55, co. 9, del D.L.vo 21.11.2007 n° 231.
La legge distingue tre distinte ipotesi delittuose
aventi ad oggetto "carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi":
1- l'utilizzazione indebita di tali carte da parte di chi non è titolare, al fine di trarne profitto;
2- la falsificazione o alterazione, da parte di chicchessia, di siffatti documenti, al fine di trarne profitto;
3- il possesso, la cessione o l'acquisizione, al fine di trarne profitto, di "tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché di ordini di pagamento prodotti con essi".
Mentre per la terza fattispecie non si ravvisano particolari interferenze rispetto alla frode informatica, con cui v'è concorso materiale di reati, la questione dei rapporti tra le altre diverse discipline deriva dal fatto che l'art. 12 della legge speciale attiene non solo alle carte di credito o di pagamento tradizionali, ma anche alle carte di credito e di pagamento magnetiche, sui cui sono impressi "dati pertinenti ad un sistema informatico": anzi, le recenti carte a microchip costituiscono un vero e proprio e autonomo sistema informatico.

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PENALE - Strappo dei fili d'alimentazione elettrica di sistema di videosorveglianza e delitto ex art. 635-quinquies C.P.

danneggiamento impianto di videosorveglianza

PARALISI DOLOSA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - Tizio deliberatamente rese inservibile un sistema informatico/telematico di pubblica utilità, danneggiando l'impianto di alimentazione elettrica dell'apparato di vigilanza e videoregistrazione in dotazione ad un ufficio di Procura.
La S.C., pronunciandosi in via cautelare, statuì - con Sentenza del 14.12.11 (Cass. Pen., Sez. II, n° 9870, rv. 252465) - che detto sistema "composto di videocamere che non solo registrano le immagini, trasformandole in dati memorizzati e trasmessi ad altra componente del sistema, secondo un programma informatico e attribuendo alle predette immagini la data e l'orario e consentendone la scansione in fotogrammi, ma si avvale anche di un hard-disk, che riceve e memorizza tutte le immagini rendendole estraibili e riproducibili per fotogrammi, è riconducibile all'oggetto della condotta del reato di cui all'art. 635-quinquies C.P., considerato che il complesso di apparecchiature che lo compongono presenta tutte le caratteristiche del sistema informatico quale delineato dalla Convenzione di Budapest,

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PENALE - Riprese fotografiche e videofilmate di edificazione di muro a confine e interferenze illecite nella vita privata.

edificazione di muro a confine

In ordine ai limiti spaziali in cui può consumarsi il delitto d'interferenze illecite nella vita privata, che è reato contro la libertà individuale, va segnalato il nuovo orientamento giurisprudenziale, secondo cui la sussistenza del reato va esclusa nel caso di riprese fotografiche e videofilmate della costruzione di un muro di confine nella contigua proprietà della persona offesa, poiché si tratta di attività agevolmente osservabile, non sottratta alla normale osservazione dall'esterno.
Infatti, se è vero che il privato, che ritenga di poter subire un pregiudizio dall'iniziativa edificatoria del vicino, può rivolgersi all'Autorità competente e anche chiedere la tutela civilistica delle proprie ragioni (dominicali o possessorie) a prescindere dall'eventuale titolo autorizzatorio rilasciato al vicino in sede amministrativa, è anche vero che egli ha il  diritto di documentare, persino con riprese fotografiche o filmate, l'epoca dell'altrui costruzione: l'avverbio "indebitamente" di cui all'art. 615-bis c.p. implica, infatti, la mancanza di un qualche titolo giustificativo che prevalga rispetto al diritto alla riservatezza.
Va viceversa perseguita e punita la condotta del curioso, ovverosia il comportamento ispirato soltanto dalla finalità di effettuare una "gratuita intrusione" nella vita privata altrui. Così come l'utilizzo a espedienti per vincere le eventuali protezioni che l'avente diritto alla riservatezza abbia appositamente frapposto, a schermo della propria intimità.
Il concetto chiave, dunque, è quello della "normale osservazione dall'esterno" di quanto avvenga in luoghi di privata dimora, in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei.
Sussistendo tali requisiti (normale osservabilità, titolo giustificativo che prevalga rispetto al diritto all'altrui riservatezza, assenza di particolari accorgimenti per superare ostacoli frapposti dall'interessato) bisogna ritenere lecita la ripresa fotografica di quanto si compia in luoghi di privata dimora, talché il titolare del domicilio non potrà vantare alcuna pretesa al rispetto della propria privacy.

Cass. Pen., Sez. V, Sent. 18.04/24.06.2011 n° 25453

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PENALE - Grooming: la Camera punisce l'adescamento di minori in rete

Sul fenomeno web-delinquenziale del grooming - All’inizio di luglio la Camera dei Deputati ha approvato (in terza lettura) il D.D.L. Ac 2326-D, concernente la ratifica della Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 12.07.07 ed entrata in vigore il 01.07.10.
Con la Convenzione di Lanzarote (sottoscritta dall’Italia il 07.11.07) gli Stati aderenti hanno formalizzato il loro impegno a rafforzare la tutela dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, ostacolando quei reati che, come la pedopornografia, sempre più spesso tramite le moderne tecnologie e i mezzi telematici di comunicazione assumono portata transnazionale.

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