PENALE - Finalità esplorative e perquisizione di banche-dati ex art. 248 c.p.p.

La lettera dell'art. 248, co. 2, c.p.p., laddove richiama le "banche", non può che riferirsi ai soli istituti di credito, in relazione ai quali è stata estesa la possibilità di esaminare, presso gli stessi, oltre che "atti, documenti e corrispondenza" anche "dati, informazioni e programmi informatici".
Nulla consente di dilatare estensivamente l'accezione del nomen "banche" fino a comprendere le "banche-dati" presenti presso qualsiasi altro ente o struttura privata o pubblica, tanto più che il termine "banca-dati", omologo della corrispondente espressione inglese "data-base",





