PENALE - Vignette satiriche e diffamazione: la Cassazione su taluni parametri del diritto di cronaca

vignettista satirico

La satira - sin dagli albori della letteratura, con Omero ed Aristofane,  passando per Dante e Voltaire - consiste in una critica pungente, sferzante e, talvolta, impietosa che, per indurre ilarità e riso, forgia con enfatizzazione e con manipolazione una realtà, deformandola e, spesso, rendendola ridicola e grottesca. La satira incontra, però, il limite del diritto della libertà di espressione e di pensiero, costituzionalmente tutelati: quand'è che lo si travalica, integrando la fattispecie del reato di diffamazione?
Del tema se ne è occupata, con recentissima Sentenza, che fa seguito a un largamente maggioritario orientamento giurisprudenziale e ad una concordante dottrina, la Cassazione.

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PENALE - La tutela cautelare reale e la confisca informatica ex L. 15.02.2012 n° 12.

crimi informatici e confisca

Prima prove, poi nuovi strumenti per le forze dell'ordine. Meno di un anno fa veniva inaugurata, con la L. 15.02.2012 n° 12, una nuova era di feroci battaglie alla criminalità informatica, introducendo (nell'art. 240 C.P.) il numero 1-bis che, in maniera tanto perentoria quanto precisa, ha enumerato una serie di reati (per l'appunto, "informatici e telematici"), per i quali opera la confisca obbligatoria di beni e strumenti utilizzati per la loro commissione.
Indubbiamente la finalità cautelare reale della nuova disposizione normativa ha chiarezza cristallina, ma - come palesato all'art. 2, co. II, della citata legge - emerge anche una finalità economica, funzionale al contrasto della criminalità informatica: l'affidamento e la facoltà d'uso dei beni sequestrati, e poi confiscati, ad organi di polizia che ne facciano richiesta. Polizia ed altri organi dello Stato possono, quindi, ricavare da fruttuose operazioni di sequestro (con conseguente confisca) degli utili e sempre aggiornati strumenti per la costante "guerra virtuale" che ogni giorno intendono combattere.

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PENALE - Diffida di pagamento e delitto di estorsione, rileva l'ingiustizia del profitto.

false fatturazioni

Integra gli estremi del reato di estorsione, e non quello di truffa, la minaccia di prospettare azioni giudiziarie (nella specie decreti ingiuntivi e pignoramenti) al fine di ottenere somme di denaro non dovute o manifestamente sproporzionate rispetto a quelle dovute e l'agente ne sia consapevole, atteso che la pretestuosità della richiesta va ritenuta un male ingiusto.
Per la Cassazione, infatti, falsificare delle fatture e poi paventare, ricorrendo all'intervento stragiudiziale d'un legale, azione giudiziarie qualora l'asserito creditore non corrisponda la somma pretesa, costituisce estorsione, punita dall'art. 629 c.p.

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PENALE - Molestie tramite e-mail e intromissione in sistema telematico da parte di soggetto tecnicamente capace.

e-mail

Gli sms possono essere molesti, l'invio di e-mail no, sostiene la Cassazione.
Secondo gli ermellini, infatti, il giudizio di colpevolezza in ordine al reato di molestie va cassato limitatamente alla condotta che consista nell'invio di messaggi di posta elettronica, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Peccato che la posta elettronica, nei moderni sistemi di telefonia mobile, venga ricevuta con sistema di messaggistica analogo a quello degli sms, quanto ad allarmi, notifiche, interruzione di funzionalità del sofware, occupazione dello spazio di memoria, con conseguente disturbo dell'utente che tali e-mail nolente riceva. Altro che assenza del carattere dell'invasività.
Suggestiva disquisizione, poi, da parte della Cassazione anche per quanto attiene al reato di cui all'art. 615-ter c.p., atteso che l'abusivo ingresso nel sistema di posta elettronica della persona offesa e nel sistema informatico dell'utenza cellulare è stato ascritto all'imputato non perché vi fossero prove (concrete e positive) della forzatura di password o altro ma solo supposizioni e presunzioni, correlate al fatto che l'imputato, già legato sentimentalmente alla p.o.,  era "in possesso delle cognizioni tecniche necessarie a realizzare le suddette operazioni", talché è stato ritenuto che "le suddette condotte non potessero ragionevolmente attribuirsi ad altri che all'imputato": non poteva che essere stato ...lui, insomma.
In ossequio alla ferrea logica del processo inquisitorio.  Ops!

Cass. Pen., Sez. Feriale, Sent. 06.09/16.11.2012 n° 44855

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PENALE - Chat, rapporto sentimentale e astuta cointestazione di c/c: l'appropriazione indebita del convivente.

convivenza e home banking

Un uomo conosce in chat una donna, coltiva con lei una relazione sentimentale, poi va a conviverci e si rende contestatario di un conto corrente bancario. Se poi effettua prelievi di denaro da quel conto cointestato, potrà essergli addebitato il reato di appropriazione indebita?
La Suprema Corte ha escluso il delitto di sottrazione di cose comuni di cui all'art. 627 c.p., stabilendo invece che le callide movimentazioni delle somme giacenti sul conto possono configurare il reato di appropriazione indebita.
Per gli ermellini, infatti, se la movimentazione abusiva nel conto cointestato si sia concretata nell'appropriazione d'importi "di cui l'imputato poteva disporre in ragione della contestazione, ma che sicuramente non potevano ritenersi di sua pertinenza", egli andrà punito ex art. 646 c.p., per "appropriazione della quota di pertinenza dell'altro contestatario".
Del resto, nella fattispecie, essendo il mutamento della qualificazione giuridica del fatto avvenuto in sede di giudizio d'appello, la garanzia del contraddittorio è stata comunque assicurata dal fatto che l'imputato ha potuto interloquire e contestare la nuova qualificazione giuridica del fatto, talché nessuna censura poteva essere mossa nei confronti della Sentenza d'appello, dal punto di vista della correlazione tra decisione e l'accusa contestata ex art. 521, co. 1, c.p.p., anche alla luce del principio di diritto di cui alla nota Sentenza n° 45807 del 12.11.2008 della VI Sezione Penale della Cassazione.

Cass. Pen., Sez. II, 13/23.11.2012 n° 45795

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