
Gli sms possono essere molesti, l'invio di e-mail no, sostiene la Cassazione.
Secondo gli ermellini, infatti, il giudizio di colpevolezza in ordine al reato di molestie va cassato limitatamente alla condotta che consista nell'invio di messaggi di posta elettronica, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Peccato che la posta elettronica, nei moderni sistemi di telefonia mobile, venga ricevuta con sistema di messaggistica analogo a quello degli sms, quanto ad allarmi, notifiche, interruzione di funzionalità del sofware, occupazione dello spazio di memoria, con conseguente disturbo dell'utente che tali e-mail nolente riceva. Altro che assenza del carattere dell'invasività.
Suggestiva disquisizione, poi, da parte della Cassazione anche per quanto attiene al reato di cui all'art. 615-ter c.p., atteso che l'abusivo ingresso nel sistema di posta elettronica della persona offesa e nel sistema informatico dell'utenza cellulare è stato ascritto all'imputato non perché vi fossero prove (concrete e positive) della forzatura di password o altro ma solo supposizioni e presunzioni, correlate al fatto che l'imputato, già legato sentimentalmente alla p.o., era "in possesso delle cognizioni tecniche necessarie a realizzare le suddette operazioni", talché è stato ritenuto che "le suddette condotte non potessero ragionevolmente attribuirsi ad altri che all'imputato": non poteva che essere stato ...lui, insomma.
In ossequio alla ferrea logica del processo inquisitorio. Ops!
Cass. Pen., Sez. Feriale, Sent. 06.09/16.11.2012 n° 44855
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Un uomo conosce in chat una donna, coltiva con lei una relazione sentimentale, poi va a conviverci e si rende contestatario di un conto corrente bancario. Se poi effettua prelievi di denaro da quel conto cointestato, potrà essergli addebitato il reato di appropriazione indebita?
La Suprema Corte ha escluso il delitto di sottrazione di cose comuni di cui all'art. 627 c.p., stabilendo invece che le callide movimentazioni delle somme giacenti sul conto possono configurare il reato di appropriazione indebita.
Per gli ermellini, infatti, se la movimentazione abusiva nel conto cointestato si sia concretata nell'appropriazione d'importi "di cui l'imputato poteva disporre in ragione della contestazione, ma che sicuramente non potevano ritenersi di sua pertinenza", egli andrà punito ex art. 646 c.p., per "appropriazione della quota di pertinenza dell'altro contestatario".
Del resto, nella fattispecie, essendo il mutamento della qualificazione giuridica del fatto avvenuto in sede di giudizio d'appello, la garanzia del contraddittorio è stata comunque assicurata dal fatto che l'imputato ha potuto interloquire e contestare la nuova qualificazione giuridica del fatto, talché nessuna censura poteva essere mossa nei confronti della Sentenza d'appello, dal punto di vista della correlazione tra decisione e l'accusa contestata ex art. 521, co. 1, c.p.p., anche alla luce del principio di diritto di cui alla nota Sentenza n° 45807 del 12.11.2008 della VI Sezione Penale della Cassazione.
Cass. Pen., Sez. II, 13/23.11.2012 n° 45795
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