PENALE - La dimostrazione dello stato di alterazione per assunzione di stupefacenti.

guida in stato di alterazione psico-fisica e/o da assunzione di stupefacenti
La condotta tipica preveduta e punita dall'art 187 C.d.S. è quella di chi guidi dopo aver assunto sostanze stupefacenti?
Oppure di colui che si metta al volante in stato d’alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione?

Con la recentissima Sentenza  sotto riportata, nel solco dell'orientamento formatosi al riguardo (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, Sent. 12.02.2013 n° 6995), la Suprema Corte ha confermato che il reato de quo sussiste soltanto nel secondo caso.
A livello sociale, gli effetti del fenomeno sono enormi. L'Istituto Superiore di Sanità ha stimato che il 30-40% degli incidenti stradali in Italia sarebbe provocato da conducenti in stato psicofisico alterato da alcool  e droghe, ma non esistono dati certi. Solo da novembre 2012 l'ISTAT ha provveduto a creare un gruppo di lavoro la cui competenza sarà immagazzinare i dati provenienti dagli incidenti stradali, per catalogare quanti di essi siano stati causati da conducenti in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica dovuta ad abuso di stupefacenti.

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PENALE - La costituzione di parte civile può equivalere a querela.

querela

Che la querela non necessiti di formule sacramentali è noto.
Così pure è pacifico che essa è un atto a forma libera, da cui basta che risulti la volontà espressa della persona offesa affinché "si proceda" in relazione a un fatto previsto dalla legge come reato.
La querela dunque è un "semaforo verde", ai fini della procedibilità dell'azione penale per reati non procedibili d'ufficio (o a richiesta od istanza), di cui costituisce una condizione.
L'insigne Franco Cordero, al riguardo, definì la querela come l'atto con cui, narrato un fatto, si "chiede che l'autore (identificato o meno)  sia perseguito penalmente", senza che occorrano formule tipiche e anzi essendo "pensabili querele in cui l'autore eviti questa parola; ed essendo variamente arguibile l'intento persecutorio [...] siccome nessuna norma impone vincoli lessicali alla querela, tutto sta nell'individuare l'intento; non esiste alcun limite all'analisi introspettiva; contano anche i nuclei volitivi impliciti (purchè, beninteso, emergano dall'atto)".
E, invero, proprio siffatto "intento persecutorio" è l'elemento che vale a differenziare la querela dalla mera denuncia.
Ma può considerarsi sussistente la querela per il sol fatto che la persona offesa si sia costutuita parte civile nel processo penale?

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PENALE - L'italico desiderio di censura del web: l'attualità dei reati sui social.

banned

Alcuni giorni fa, la neo Presidente della Camera, On. Laura Boldrini, avrebbe affermato - secondo quanto riportato dalla stampa - che secondo lei sarebbe necessario, e prioritario per la nuova legislatura da poco insediatasi, sviluppare e approvare una qualche regolamentazione di Internet. Non solo, ma costei avrebbe anche tuonato, ricorrendo ad espressioni dai toni ben più grevi, "Basta all'anarchia del web. È tempo di fare una legge".
Vien da pensare che - oggigiorno - il web sia completamente deregolamentato, potendo essere paragonato a una sorta di far west digitale. L'alta carica istituzionale, infatti, ha esclamato - come emerge dalle pagine di un noto quotidiano nazionale - che: "utilizzare i mezzi di cui" – nella moderna società dell'informazione digitale: ab immemore! – "dispongono i cittadini è come svuotare il mare con un bicchiere”.

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PENALE - Sulla simultaneità della comunicazione a più persone dell'addebito diffamatorio.

propalazione dell'addebito diffamatorio

Sussiste o difetta l'elemento oggettivo del delitto di diffamazione qualora la comunicazione dell'offesa a più persone avvenga "non simultaneamente"?
Accade talvolta, infatti, che l'addebito lesivo dell'onore o del decoro di una persona sia propagato a più persone ma con modalità asincrona, ovverosia in situazioni (rectius, momenti) differenti.
Ci si chiede dunque se in tal caso, ai fini della configurabilità del requisito della "comunicazione con più persone", richiesto dall'art. 595 c.p., occorra la "contemporanea" presenza di più soggetti o se, viceversa, basti anche soltanto che la comunicazione avvenga "separatamente" con (almeno) due diverse persone.

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PENALE - Diffamazione a mezzo stampa non più solo per il contenuto dell'articolo.

Diffamazione a mezzo stampa

È un atto lesivo dell'altrui reputazione l'articolo, pubblicato su un quotidiano nazionale, in cui si viene indicati come il responsabile morale del suicidio di un proprio collega?
Per la Suprema Corte la risposta è positiva: vanno respinte, perché non invocabili, sia la tesi dell’immunità riguardante l’insindacabilità delle opinioni espresse, sia quella che si richiama al diritto di critica.
In particolare, per quanto attiene alla prima scriminante addotta dal direttore di un celebre quotidiano, la Corte ha stabilito che"non si estende al direttore del giornale che non abbia impedito la pubblicazione della notizia diffamatoria coperta dalla detta immunità, la quale non integra una causa di giustificazione estensibile al concorrente, ma costituisce una causa soggettiva di esclusione della punibilità della quale non può giovarsi il compartecipe privo della medesima guarentigia, né il direttore del giornale che, violando il precetto di cui all'art. 57 C.P., non abbia impedito la pubblicazione della notizia diffamatoria".

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