PENALE - Danneggiamento informatico, cancellazioni di dati recuperabili, intervento di ripristino e delitto ex art. 635-bis c.p.

Per la Cassazione, "il lemma "cancella" - che figura nel dettato normativo di cui all'art. 635-bis c.p. - non può essere inteso nel suo precipuo significato semantico, rappresentativo di irrecuperabile elisione, bensì nel gergo informatico di rimozione da un certo ambiente di determinati dati, in via provvisoria attraverso il loro spostamento nel cestino o in via definitiva mediante il successivo svuotamento dello stesso. Neppure tale ultima operazione può, in realtà, definirsi davvero tale, poiché anche dopo lo svuotamento del cestino, i files cancellati possono essere recuperati, seppure unicamente attraverso una complessa procedura tecnica, richiedente l'uso di particolari sistemi applicativi ed avente quale presupposto specifiche conoscenze nel campo dell'informatica".
Penalmente, dunque, il reato di danneggiamento di dati informatici va ascritto al dipendente che abbia "cancellato" un numero rilevante di dati dal computer affidatogli dal datore di lavoro per motivi lavorativi, ancorché i file siano stati poi rinvenuti in conseguenza dell'intervento di un tecnico informatico specializzato.





