PENALE - Danneggiamento informatico, cancellazioni di dati recuperabili, intervento di ripristino e delitto ex art. 635-bis c.p.

file eraser

Per la Cassazione, "il lemma "cancella" - che figura nel dettato normativo di cui all'art. 635-bis c.p. - non può essere inteso nel suo precipuo significato semantico, rappresentativo di irrecuperabile elisione, bensì nel gergo informatico di rimozione da un certo ambiente di determinati dati, in via provvisoria attraverso il loro spostamento nel cestino o in via definitiva mediante il successivo svuotamento dello stesso. Neppure tale ultima operazione può, in realtà, definirsi davvero tale, poiché anche dopo lo svuotamento del cestino, i files cancellati possono essere recuperati, seppure unicamente attraverso una complessa procedura tecnica, richiedente l'uso di particolari sistemi applicativi ed avente quale presupposto specifiche conoscenze nel campo dell'informatica".
Penalmente, dunque, il reato di danneggiamento di dati informatici va ascritto al dipendente che abbia "cancellato" un numero rilevante di dati dal computer affidatogli dal datore di lavoro per motivi lavorativi, ancorché i file siano stati poi rinvenuti in conseguenza dell'intervento di un tecnico informatico specializzato.

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PENALE - Inidoneità dei meri controlli della Guardia di finanza ad attestare l'impossibilità di adempiere agli obblighi di assistenza familiare.

violazione degli obblighi di assistenza familiare

La Sesta Sezione della Suprema Corte, con la pronuncia qui sotto riportata, ha stabilito che va ritenuta "l'inidoneità dei controlli della Guardia di Finanza a dimostrare l'impossibilità di adempiere" laddove essi siano stati posti dall'obbligato a fondamento dell'asserita sua indigenza nella contrazione del reddito: infatti, se il giudice civile abbia adottato delle "diverse determinazioni" e abbia così "aumentato l'importo posto a carico dell'interessato", non se ne può inferire per ciò solo "l'impossibilità di adempiere".

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PENALE - Responsabilità amministrativa dell'ente, preleggi, prescrizione e autonomia del reato.

corporate crime

Perché sussista la responsabilità amministrativa dell'ente è necessario che venga compiuto un reato da parte del soggetto riconducibile alla società, non anche che l'illecito penale venga accertato con individuazione e condanna del responsabile.
La Corte si è pure chiesta preliminarmente quali siano gli effetti della prescrizione del reato presupposto, rispetto alla perseguibilità dell'illecito amministrativo: l'art. 60 del D.L.vo 231/2001, infatti, prevede un termine finale di decadenza, per l'esercizio da parte del p.m. della capacità di contestare all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato, decorso il quale non può più procedersi alla contestazione stessa (cfr. Cass. Pen., Sez. V, Sent. 16.11.2012/29.01.2013).

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PENALE - Web e competenza per territorio per il delitto di atti sessuali telematici "con" minorenne.

atti sessuali con minorenne per via telematica

L'art. 609-quater c.p. punisce il compimento di atti sessuali "con" minorenne. La disposizione penale, approntata nel 1996 per fornire una più stringente tutela a favore dei minori rispetto a condotte sessualmente insidiose, è volta a tutelare il bene giuridico della diritto del minore a un corretto sviluppo della propria sfera sessuale.
Con la sentenza qui riportata la Cassazione ha affrontato la questione della consumazione per via telematica del reato ex art. 609-quater c.p. nonché quella, strettamente processuale, della competenza per territorio.
In passato la S.C. già aveva stabilito che a nulla rileva la partecipazione attiva o l'iniziativa della vittima, essendo oramai pacifico che sono da "considerare vietati anche gli atti che il minore compie sulla persona dell'agente" (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, Sent. 09.02/09.03.12 n° 9349).
La norma è stata invero oggetto di recenti modifiche normative (cfr. n° 1) e n° 2) della lett. r) del co. 1 dell’art. 4 della L. 01.10.2012 n° 172, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25.10.07 nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, pubblicata in G.U. 08.10.12 n° 235).

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PENALE - Nickname altrui inserito in chat di incontri personali e delitto di falsità personale ex art. 494 C.P.

chat di incontri personali
Nel lontano 1930 si introdusse - tra i reati contro la fede pubblica - la fattispecie penale di cui all’art. 494 C.P., con il dichiarato intento di politica criminale di sanzionare tutti quei fatti che, sino a quel momento, non potevano essere perseguiti e puniti in forza delle allora vigenti disposizioni in materia di truffa.
Quid iuris se si scopra che taluno ha inserito in una chat, dedicata agli incontri personali per adulti, il numero di telefono cellulare di un’altra persona, che ne sia rimasta ignara, abbinando quell'utenza telefonica a un certo pseudonimo ( il c.d. nickname), al fine di danneggiare la stessa persona facendola apparire sessualmente disponibile ad incontri amorosi o "aperta" a relazioni erotiche? Può ravvisarsi il reato di sostituzione di persona, ai sensi e per gli effetti dell'art. 494 C.P.?
La norma era invero stata concepita dal legislatore in epoca assai lontana dall'attuale evo di internet.

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