PENALE - La manomissione di terminale pos è tentativo di frode informatica?

terminal pos skimmer

L'art. 640-ter c.p. richiede, per l'integrazione del reato, che il reo si procuri a sé o ad altri, mediante la condotta fraudolenta, un ingiusto profitto con altrui danno: come accade in altre fattispecie di reato che ledono il patrimonio (per tutte, la truffa), il conseguimento dell'ingiusto profitto rappresenta l'evento del reato.
Ove difetti tale requisito, potrà esservi tentativo del delitto di frode informatica, oppure il fatto sarà al di sotto della soglia minima di punibilità.
Quest'ultima situazione è quella che sembrerebbe essersi verificata nel caso sottoposto al giudizio di merito del Tribunale patavino, che nel pronunciare la condanna dell'imputato ha omesso di motivare in ordine alla innocuità o meno del comportamento ascritto all'imputato, che aveva manomesso un terminale pos applicandovi forse uno skimmer.

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PENALE - Violenza sessuale al coniuge e maltrattamenti.

violenza in rapporti di coppia
Il delitto di violenza sessuale, secondo la Cassazione, potrebbe concorrere con quello di maltrattamenti in famiglia.
Quando la condotta violenta, ancorché ispirata da prevalenti motivazioni di carattere sessuale, non si esaurisca nel mero uso della violenza necessaria a vincere la resistenza della persona offesa per abusarne sessualmente, ma si inserisca in un contesto di sopraffazioni, ingiurie, minacce e violenze di vario genere nei confronti di quest'ultima, tipiche della condotta di maltrattamenti, non si verifica l'assorbimento fra tali reati, attesa la diversità dei beni giuridici protetti dai due delitti.

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PENALE - Atto erotico, partner dissenziente, stalking per rapporto sessuale asimmetrico e dominante.

bondage

Due diversi e peculiari profili d'un rapporto di coppia sono stati scandagliati dalla S.C., con l'importante Sentenza qui riportata.
Da un lato i giudici di Piazza Cavour, riprendendo un orientamento risalente al 2007, hanno fissato il principio secondo cui  integra il reato di violenza sessuale la condotta di colui che prosegua un rapporto sessuale quando venga revocato il consenso dalla vittima, ancorché la medesima l'avesse originariamente e validamente prestato.
D'altro lato, s'è rilevato che sussiste la condotta molesta di cui al delitto di atti persecutori se v'è prova che è stato posto in essere un contegno di "controllo diretto" della p.o. che ne abbia provocato il turbamento e la sudditanza.

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PENALE - È violenza privata brandire le forbici e imporre alla moglie, per gelosia, di tagliarsi i capelli.

coazione, gelosia, taglio di capelli

Il bene giuridico della libertà morale della persona è considerato, dal Codice Penale, un aspetto essenziale della libertà individuale e va inteso come possibilità di autodeterminarsi secondo motivi propri nonché quale diritto d'agire secondo la propria libera valutazione.
La Cassazione ha ritenuto, su tali presupposti, che la condotta di colui che minacci la coniuge, brandendo le forbici, e le imponga, accecato dalla gelosia, di tagliarsi i capelli è
offensiva delle scelte volitive del singolo, rispetto ai suoi comportamenti esterni, e come tale costituisce violenza privata.

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PENALE - Rapporto tra anteriore causa civile di danno e assoluzione nel processo penale.

rapporto tra processo penale e causa civile

La pronuncia dibattimentale d'assoluzione dell'imputato, pronunciata con sentenza penale divenuta irrevocabile, ha l'efficacia di cosa giudicata nel giudizio civile per il risarcimento del danno, per ciò che attiene all'accertamento - effettivo, specifico e concreto - che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, oltreché all'esclusione del nesso di causalità materiale (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 02.03.01, F. c./F., rv. 544325), ed è cioè titolo idoneo a produrre effetti preclusivi extraprocessuali. E ciò anche nel giudizio proposto dal danneggiato, per il risarcimentodel danno, contro parti diverse da quella assolta in sede penale, se la sentenza assolutoria sia "fondata sui medesimi fatti" (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 22.06.04, G. c./ A., rv. 573817). Il responsabile civile, pertanto, potrà avvalersi della pronuncia favorevole all'imputato ancorché non abbia preso parte al giudizio penale instaurato contro costui.

Qualora però l'azione civile di responsabilità abbia già avuto inizio in epoca antecedente all'esercizio dell'azione penale, e il danneggiato dal reato si sia limitato a continuare a coltivare la sua domanda nell'originaria sede civile ex art. 75, co. 2, c.p.p., senza procedere al trasferimento in sede penale mediante costituzione di parte civile, allora il rapporto tra la causa civile e il processo resta disciplinato dall'art. 652 c.p.p. secondo cui è espressamente esclusa l'efficacia di giudicato della sentenza penale, in altri giudizi civili o amministrativi quale appunto quello per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nel suo interesse.

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