
Il bene giuridico della libertà morale della persona è considerato, dal Codice Penale, un aspetto essenziale della libertà individuale e va inteso come possibilità di autodeterminarsi secondo motivi propri nonché quale diritto d'agire secondo la propria libera valutazione.
La Cassazione ha ritenuto, su tali presupposti, che la condotta di colui che minacci la coniuge, brandendo le forbici, e le imponga, accecato dalla gelosia, di tagliarsi i capelli è offensiva delle scelte volitive del singolo, rispetto ai suoi comportamenti esterni, e come tale costituisce violenza privata.
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La pronuncia dibattimentale d'assoluzione dell'imputato, pronunciata con sentenza penale divenuta irrevocabile, ha l'efficacia di cosa giudicata nel giudizio civile per il risarcimento del danno, per ciò che attiene all'accertamento - effettivo, specifico e concreto - che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, oltreché all'esclusione del nesso di causalità materiale (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 02.03.01, F. c./F., rv. 544325), ed è cioè titolo idoneo a produrre effetti preclusivi extraprocessuali. E ciò anche nel giudizio proposto dal danneggiato, per il risarcimentodel danno, contro parti diverse da quella assolta in sede penale, se la sentenza assolutoria sia "fondata sui medesimi fatti" (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 22.06.04, G. c./ A., rv. 573817). Il responsabile civile, pertanto, potrà avvalersi della pronuncia favorevole all'imputato ancorché non abbia preso parte al giudizio penale instaurato contro costui.
Qualora però l'azione civile di responsabilità abbia già avuto inizio in epoca antecedente all'esercizio dell'azione penale, e il danneggiato dal reato si sia limitato a continuare a coltivare la sua domanda nell'originaria sede civile ex art. 75, co. 2, c.p.p., senza procedere al trasferimento in sede penale mediante costituzione di parte civile, allora il rapporto tra la causa civile e il processo resta disciplinato dall'art. 652 c.p.p. secondo cui è espressamente esclusa l'efficacia di giudicato della sentenza penale, in altri giudizi civili o amministrativi quale appunto quello per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nel suo interesse.
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