PENALE - Concussione e nuova fattispecie d'induzione indebita ex L. 190/12.

concussione, corruzione e induzione indebita

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n° 3251 del 22.01.13, ha tracciato la linea di demarcazione tra l'ipotesi delittuosa oggi (ancora) disciplinata all'art. 317 C.P. e la nuova fattispecie d'induzione indebita a dare o promettere utilità, che è stata creata - mediante introduzione, nel codice di diritto penale sostanziale, dell'art. 319-quater - dalla L. n° 190/12.

La S.C. ha altresì ravvisato la c.d. "continuità normativa" tra quest'ultima fattispecie e l'originaria ipotesi di concussione per induzione, che nel testo previgente era accorpata, accanto a quella per costrizione, nell'art. 317 C.P.
La citata riforma (con cui l'Italia ha dato attuazione agli impegni internazionali assunti con la "Convenzione penale sulla corruzione" di Strasburgo del 27.01.99, ratificata con L. n° 110/12, e con la "Convenzione contro la corruzione", adottata con Risoluzione ONU n° 58/4 del 31.10.03, ratificata con L. n° 116/09) ha scomposto l'anteriore fattispecie delittuosa di concussione - che si consumava con le condotte, fra loro alternative, di costrizione e di induzione - in due autonome figure di reato.

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PENALE - Concorso di reato tra stalking e maltrattamenti al familiare.

stalker

I delitti preveduti e puniti dagli artt. 612-bis e 572 C.P., riportanti le rubriche di "atti persecutori" e rispettivamente  di "maltrattamenti contro familiari e conviventi", sono integrati, nella loro concreta espressione dinamica del fatto, da condotte materiali che appaiono, in situazioni afferenti la delicata realtà inerente al contesto familiare, assimilabili per modalità esecutive (molestie, abitualità della condotta, etc...), tanto che sembrano sovrapporsi, fondersi e concorrere l'uno con l'altro.
Come ritenuto da giurisprudenza e dottrina maggioritaria, in simili frangenti si appalesa un concorso apparente di norme, che renderebbe applicabili (concorrenti) entrambi i reati di maltrattamenti e di atti persecutori.

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PENALE - Investigazioni suppletive: preclusa al G.I.P. ogni valutazione sul loro esito.

investigazioni difensive

Il controllo del G.I.P., in ordine all'ammissibilità dell'Opposizione alla richiesta di archiviazione, non può sconfinare in giudizi di merito attinenti alla capacità probatoria, alla fondatezza e all'esito delle nuove indagini indicate dalla P.O. 
Questo il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella decisione di seguito riportata, secondo cui "ai fini della valutazione dell'ammissibilità o meno dell'Opposizione della P.O. è preclusa al G.I.P. ogni valutazione prognostica sull'esito degli accertamenti suppletivi indicati nell'Atto di Opposizione".

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PENALE - Accesso a sistema informatico e alterazione di posizione contributiva ex artt. 615-ter e 640-ter c.p.

accesso abusivo a sistema informatico o telematico

Il delitto di frode informatica è un reato a forma libera, che si consuma anche soltanto con l'intervenire senza diritto su informazioni contenute in un sistema informatico o telematico, come accade nel caso in cui l'impiegato dell'agenzia delle entrate, allo scopo di provocare un ingiusto profitto al contribuente, con corrispondente danno all'erario, ponga in essere una condotta c.d. intensiva, ancorché non alterativa, del sistema informatico o telematico in uso per ragione del suo incarico: l'aver effettuando degli sgravi indebiti, insomma, è stato considerato illecito penalmente rilevante dalla Cassazione.
Nel contempo, si è sancita la punibilità di quel comportamento anche sotto altro aspetto, siccome integrante il concorrente delitto d'accesso abusivo al sistema (dell'agenzia delle entrate), atteso che - dopo che l'orientamento giurisprudenziale si è consolidato con l'orientamento espreso dalle Sezioni Unite con la Sentenza n° 4694 del 27.10.2011/07.02.2012 - nessun dubbio residua in ordine al fatto che il reato di cui all'art. 615-ter c.p. "scatta" anche se a commetterlo è una persona abilitata, che però acceda o che permanga in un sistema informatico o telematico protetto, in violazione delle condizioni e dei limiti impartitigli dal titolare del sistema stesso e regolanti la sua facoltà di accesso.

Cass. Pen., Sez. II, Sent. 06/22.03.2013 n° 13475

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PENALE - Art. 609-undecies c.p.: l'adescamento telematico è delitto (c.d. grooming).

grooming

Si è concluso, dopo quasi cinque anni di gestazione, l'iter della legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote (sottoscritta dall’Italia il 07.11.07) sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale: il 23.10.2012, infatti, è entrata in vigore la L. 01.10.2012 n° 172 che ha dato esecuzione alla suddetta Convenzione del Consiglio d'Europa, redatta nell'isola spagnola il 25.07.2007.
La Convenzione di Lanzarote ha fatto sì che gli Stati aderenti abbiano rafforzato la tutela dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, ostacolando quei reati che, come la pedopornografia, tramite le moderne tecnologie e i mezzi telematici di comunicazione, assumono portata transnazionale.
In particolare, è stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il delitto di grooming (che in un articolo, precedentemente pubblicato su questo sito, avevamo definito come quel comportamento con cui un adulto, attraverso chat, social network, telefono, sms, mms, instaura con il minore relazioni amichevoli, assicurandosi la sua fiducia e la sua collaborazione, allo scopo di coinvolgerlo in attività a sfondo sessuale).

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