PENALE - L'oblazione preclude ogni valutazione ex art. 129 C.P.P.

electa una via non datur recursus ad alteram
Ci si chiede se l'imputato che abbia chiesto di poter essere ammesso all'oblazione ex art. 162 o 162-bis C.P. possa usufruire del preliminare vaglio del giudice ex art. 129 C.P.P. qualora ritenga che sussistano altre cause estintive del reato più favorevoli.
Può accadere infatti che, per una contravvenzione di banale entità (ad es. una molestia contestata ex art. 660 C.P.), l'imputato non abbia interesse ad affrontare l'istruttoria dibattimentale, potendo beneficiare della oblazione processuale in senso stretto, quando la pena sia solo pecuniaria o l'ammenda sia prevista in via alternativa e non residuino conseguenze dannose o pericolose del reato, ma il prevenuto intenda comunque far acclarare dal giudice che il fatto non costituisce reato, perchè - sempre in ipotesi - ne difetti uno degli elementi costitutivi.

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PENALE - Convegno internazionale "Genetics, Robotics, Law, Punishment", 30.09/01.10.2013, Pd-Tv.

Univesrsitas studii paduani

Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario
Padova University Press
Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati
Unione Internazionale degli Avvocati
Ordine degli Avvocati di Padova
Ordine degli Avvocati di Treviso

CONVEGNO INTERNAZIONALE

Genetics, Robotics, Law, Punishment

Padova-Treviso, 30 settembre – 1° ottobre 2013
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PENALE - Sull'estensione del diritto di querela a chi consegna il bene pur non essendone proprietario.

appropriazione indebita di camper

Il sistema processuale penale italiano è governato dalla regola della procedibilità d'ufficio dei reati, ovverosia automatica, secondo il principio della obbligatorietà dell'azione penale.
Per alcuni tipi di delitti, però, l'iniziativa del Pubblico ministero è subordinata al fatto che la persona offesa manifesti, entro un determinato termine, la volontà di far perseguire il responsabile dell'illecito penale.
In tale caso (come pure in quelli - diversi - in cui occorrano l'istanza o la richiesta) l'impulso al procedimento deriva dalla presenza della "condizione di procedibilità". Ma a chi spetta la querela?
Nel particolare caso di bene oggetto di appropriazione indebita, che sia stato consegnato al reo da persona che, seppur diversa dal proprietario, ne avesse la detenzione legittima e autonoma, la titolarità del diritto di sporgere la querela spetta anche a tale soggetto.

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PENALE - L'interrogatorio dell'indagato quale indagine suppletiva ordinata dal G.I.P. al P.M. ex art. 409, co. 4, c.p.p.

interrogatorio
La natura istruttoria dell'interrogatorio dell'indagato è a tutt'oggi controversa.
Non è quindi abnorme – ha sancito la S.C., pronunciatasi sulla vexata quaestio lo scorso 19.06.2013 il provvedimento con cui il G.I.P. abbia demandato al P.M. il compimento di siffatto atto di indagine, che peraltro non comporta di per sé la stasi del procedimento: invero, l'Ordinanza con cui il G.I.P. non accolga la richiesta di archiviazione, disponendo le nuove indagini mediante interrogatorio dell'indagato non determina alcuna alterazione della struttura logico-giuridica del processo penale, atteso che la remissione degli atti dal G.I.P. al Pubblico Ministero per un approfondimento istruttorio è espressamente contemplata dall'art. 409, co. 4, c.p.p.
Nello stesso senso, di recente, anche Cass. Pen., Sez. II, 28.09/13.10.2011 n° 36936, rv. 251139.

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PENALE - D.L. 08.08.13 su furto d'identità digitale, violenza di genere, stalking, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, violenza sportiva, rapine, furto di rame.

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

La Presidenza del Consiglio comunica che: il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi alle ore 10.35 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Enrico Letta. Segretario il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Filippo Patroni Griffi.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta dei Ministri dell’interno Angelino Alfano, del lavoro e politiche sociali, Enrico Giovannini e della giustizia, Annamaria Cancellieri, un decreto legge che, sulla scia di precedenti esperienze legislative che nel corso della XVI legislatura hanno dato vita ad interventi di variegata natura e finalità, e tuttavia connotati dalla unitaria esigenza di porre mano alle più evidenti necessità di prevenzione e contrasto di fenomeni delinquenziali divenuti particolarmente acuti, reca un “pacchetto” di misure urgenti che mirano ad affrontare, da diverse angolature, una serie di problematiche riguardanti la pubblica sicurezza in una chiave di difesa dei soggetti più deboli ed esposti.

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