PENALE - Il ritardo nella riconsegna del minore è reato.

La Corte di Cassazione ha sancito la rilevanza penale della condotta del genitore "non collocatario", che riconsegni in ritardo, al termine del tempo di visita riconosciutogli, il figlio minore.
La giurisprudenza ci ha invero abituato a numerose pronunce che stigmatizzano la condotta del genitore collocatario il quale non consegni all'altro la prole, riconducendo - come noto - all'ipotesi prevista dall'art. 388 C.P., non soltanto le condotte chiaramente omissive e ostative al diritto(-dovere) di visita dell'altro genitore ma anche, con discutibile opzione interpretativa, i comportamenti di colui che si ritenga non incoraggi e spinga adeguatamente i figli recalcitranti all'incontro con l'altro genitore.
Gli ermellini, con la sentenza in oggetto, si sono occupati questa volta del rapporto genitoriale visto dal lato del genitore collocatario che attende la riconsegna.





