Penale

PENALE - Art. 609-undecies c.p.: l'adescamento telematico è delitto (c.d. grooming).

grooming

Si è concluso, dopo quasi cinque anni di gestazione, l'iter della legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote (sottoscritta dall’Italia il 07.11.07) sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale: il 23.10.2012, infatti, è entrata in vigore la L. 01.10.2012 n° 172 che ha dato esecuzione alla suddetta Convenzione del Consiglio d'Europa, redatta nell'isola spagnola il 25.07.2007.
La Convenzione di Lanzarote ha fatto sì che gli Stati aderenti abbiano rafforzato la tutela dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, ostacolando quei reati che, come la pedopornografia, tramite le moderne tecnologie e i mezzi telematici di comunicazione, assumono portata transnazionale.
In particolare, è stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il delitto di grooming (che in un articolo, precedentemente pubblicato su questo sito, avevamo definito come quel comportamento con cui un adulto, attraverso chat, social network, telefono, sms, mms, instaura con il minore relazioni amichevoli, assicurandosi la sua fiducia e la sua collaborazione, allo scopo di coinvolgerlo in attività a sfondo sessuale).


Riguardo tale fattispecie delittuosa, la Convenzione di Lanzarote richiede, all'art. 22, la punibilità - come reato - della condotta di "adescamento di bambini a scopi sessuali", definita come "il fatto che un adulto proponga intenzionalmente, per mezzo delle tecnologie di comunicazione e di informazione, un incontro ad un bambino [...] allo scopo di commettere, in tale incontro, un reato [...] qualora tale proposta sia seguita da atti materiali riconducibili a detto incontro".
Successivamente, in esecuzione delle indicazioni prospettate dalla Convenzione, il legislatore italiano, anche in un'ottica d'impegno sovranazionale per la tutela dei minori, ha optato per l'adozione del seguente testo normativo:


"Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater 1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione."
Con la suddetta legge n° 172/2012 tale disposizione è stata quindi inserita nel nostro codice penale, all'art. 609-undecies.

Con l'art. 609-undecies C.P. si è voluto tipizzare un'autonoma fattispecie di reato, con la quale perseguire e punire condotte talmente anticipate (rispetto agli eventi che ne possono derivare) da rischiare, altrimenti, di restare nel limbo del penalmente irrilevante, in quanto interpretabili come tentativo di tentativo. La scelta del legislatore, perciò, costituisce un ulteriore passo avanti rispetto a quanto stabilito con la L. n° 269/98, vigente la quale solamolti comportamenti insidiosi rientranti nella nozione di grooming sarebbero rimasti impuniti.
Dai lavori preparatori della legge emerge, peraltro, che nel 2012 in Italia sono stati ben 2 mila i minori che hanno subito un furto di identità sui social network ed è stata pari al 62 per cento la percentuale di minori che hanno avuto accesso ad Internet senza il controllo di un adulto. Emblematiche la dichiarazione a verbale d'uno dei parlamentari durante i lavori: "I minori che subiscono violenza sono bambini e adolescenti privati della loro dignità, sono persone che porteranno i segni fisici, psicologici ed emotivi di quegli abusi per il resto della loro vita, quando non saranno loro stessi a perpetuare quella violenza nei confronti di altri. Dal 1998 ad oggi su 398 arresti effettuati dalla Polizia postale per reati di abuso su minori commessi attraverso il web, ben 107 sono avvenuti a partire dal 2010, prova questa della crescita allarmante del fenomeno e dunque della tendenza sempre più diffusa ad utilizzare internet come luogo principale dove adescare i minori."
Ad accompagnare i lavori preparatori, inoltre, vi è stata anche una giurisprudenza sempre più presente in argomento, la quale, già dalla L. n° 269/98, aveva cominciato a trattare il concetto di adescamento, non solo on-line (cfr., fra le tante, Cass. Pen., Sez. III,  Sent. 07.12/22.12.2011 n° 47877).
Si ponga peraltro attenzione a un profilo peculiare: il nuovo articolo 609-undecies C.P. enuncia la fattispecie delittuosa con un campo di applicazione decisamente più ampio di quello derivante dal dettato della Convenzione del Consiglio d'Europa: punisce infatti l'adescamento anche se la proposta dell'incontro non sia seguita da "atti materiali riconducibili a detto incontro".
Tutto questo perché, a
ttraverso l'introduzione di tale reato, il legislatore ha voluto anticipare la tutela penale della sfera sessuale dei minori, sanzionando anche i "primi contatti finalizzati agli atti di pedofilia" (cfr. discussione del disegno di legge A.C. 2326-A, seduta del 18.01.2010).
Quindi è diventato punibile il mero contatto via chat o via social network, se non con e-mail o sms/mms, con il minorenne - finalizzato allo scopo di commettere uno dei quattro delitti con cui si apre il capo III del C.P. per ciò che attiene ai reati contro la personalità individuale - a prescindere al fatto che, dalla conversazione telematica de qua derivi un incontro di carattere fisico tra il pedofilo e la sua giovane preda. Dunque, sarà imprescindibile constatare se e quando saranno concretamente ravvisabili quegli
artifici, quelle lusinghe o quelle minacce che la novella richiede quale elemento costitutivo, dal punto di visdta oggettivo, del delitto.

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