Penale

PENALE - Investigazioni suppletive: preclusa al G.I.P. ogni valutazione sul loro esito.

investigazioni difensive

Il controllo del G.I.P., in ordine all'ammissibilità dell'Opposizione alla richiesta di archiviazione, non può sconfinare in giudizi di merito attinenti alla capacità probatoria, alla fondatezza e all'esito delle nuove indagini indicate dalla P.O. 
Questo il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella decisione di seguito riportata, secondo cui "ai fini della valutazione dell'ammissibilità o meno dell'Opposizione della P.O. è preclusa al G.I.P. ogni valutazione prognostica sull'esito degli accertamenti suppletivi indicati nell'Atto di Opposizione".

Tale pronuncia conferma un orientamento già consolidato (cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 14.02/15.03.96, n° 2, Cass. Pen., Sez. IV, 22.06.10, n° 34676, Cass. Pen., Sez. I, 10.06.10, n° 23687) secondo cui le ragioni di inammissibilità dell'Opposizione sono solo quelle tassativamente indicate dall'art. 410, co. 1, C.P.P. e "non sono suscettibili di estensioni discrezionali, né possono consistere in valutazioni anticipate di merito o in prognosi di fondatezza" senza incorrere nella lesione del diritto della persona offesa all'attivazione del contraddittorio.
Il giudizio di inammissibilità dell'Opposizione avanzata dalla persona offesa, insomma, può riguardare (oltre agli aspetti formali, quali la tempestività e la ritualità) solo la pertinenza e la specificità delle nuove investigazioni richieste, sia con riferimento al tema, sia alla fonte di prova, mentre ogni valutazione afferente all'utilità e alla capacità dimostrativa delle stesse deve essere riservata alla dialettica camerale.

 

Cassazione Penale, Sez. II, 09.11/28.12.12, n° 49951

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMMINO Matilde, Presidente
Dott. PRESTIPINO Antonio, Consigliere
Dott. MACCHIA Alberto, Consigliere
Dott. RAGO Geppino, Consigliere
Dott. BELTRANI Sergio, Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso proposto da:
B.P., nato il (omissis), persona offesa;
avverso il provvedimento di archiviazione del 02.02.2012 del G.I.P. del Tribunale di Padova nei confronti di:
persone da identificare;
Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il Ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Beltrani;

lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Giuseppina Fodaroni, la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al G.I.P. presso il Tribunale di Padova per l'ulteriore corso;
rilevata la ritualità degli avvisi per l'odierna udienza camerale.

Svolgimento del processo

1. Il G.I.P. del Tribunale di Padova ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di "persona da identificare" per il reato di cui agli artt. 110, 56 e 640 C.P. e art. 61 C.P., n° 11, commesso in danno della persona offesa indicata in epigrafe, rilevando l'inammissibilità dell'Opposizione della predetta P.O.
2. Avverso tale provvedimento la P.O. ha propo
sto Ricorso per Cassazione, per il tramite dell'Avv. Salvatore Frattallone, deducendo il motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att. C.P.P.:
1 - violazione dell'art. 606, co. 1, lett. c), C.P.P. in relazione all'art. 111, co. 2, Cost., e agli artt. 409 e 410 C.P.P. (lamentando che l'intervenuta archiviazione sia stata disposta de plano in assenza dei presupposti di legge, sulla base di una valutazione prognostica in ordine all'esito delle indicate investigazioni suppletive), e chiedendone conclusivamente l'annullamento, con ogni consequenziale pronunzia.

Motivi della decisione

Il Ricorso è fondato.

1. Come osservato dal P.G., le cui conclusioni vanno senz'altro accolte, il G.I.P. (tra l'altro con provvedimento viziato da più irregolarità formali, perché reso in forma di Ordinanza e non di Decreto - come testualmente previsto dall'art. 410, co. 2, C.P.P. richiamato, ma in parte qua violato - e recante in epigrafe palesi errori nell'indicazione delle parti e del reato oggetto del procedimento), ha erroneamente posto a fondamento della declaratoria di inammissibilità dell'Opposizione della P.O. un giudizio di inidoneità delle indagini indicate da quest'ultima ad evidenziare la rilevanza anche penalistica (anziché soltanto civilistica, come allo stato ritenuto) della vicenda in esame, anticipandone l'esito, laddove, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte Suprema, ai fini della valutazione dell'ammissibilità o meno dell'Opposizione della P.O. è preclusa al G.I.P. ogni valutazione prognostica sull'esito degli accertamenti suppletivi indicati nell'Atto di Opposizione (Cass. Pen., Sez. VI, n° 2056 del 27.05.1996; Sez. I, n° 913 del 11.02.1997, rv. 207374).

Il G.I.P. non ha considerato, inoltre, che le indicate indagini suppletive erano volte unicamente a dimostrare l'esistenza di una truffa contrattuale (imputabile a chi curò la pratica per conto della compagnia assicuratrice, ed in astratto senz'altro dimostrabile attraverso le indicate indagini suppletive) ed individuarne i responsabili, senza ipotizzare (come espressamente affermato a f. 2 s. dell'Opposizione de qua) l'esistenza di un accordo truffaldino (a dire del G.I.P., impossibile da dimostrare) tra la stessa compagnia assicuratrice ed il medico incaricato delle indagini peritali.
Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento, con trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Padova per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Padova.

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