Risponde l’Avvocato Salvatore Frattallone, del Foro di Padova, Roma (www.frattallone.it)
«No, il fatto è reato. Mentre in Italia la ‘gestazione per conto di altri’ è sempre vietata, in alcuni Stati stranieri è consentita, ma a certe condizioni. Il certificato di nascita straniero attesta
il vostro status genitoriale ed è rilasciato dall’autorità estera (ad es. Ucraina) se accompagnato dall’autorizzazione della madre naturale e dalla ‘informazione di relazione genetica con il feto’ (talvolta serve anche la prova che non sei in grado di concepire). Quando ne chiedi la trascrizione in Italia, dichiari come ‘tuo’ il figlio partorito in realtà dalla madre surrogata, anche se quel certificato (non riportante il nome della madre naturale) sia conforme alla normativa estera. La L. n° 40/2004 (art. 12, comma 6) punisce ‘chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza […] la surrogazione di maternità. Per l’art. 495 c.p. (commi 1 e 2, n° 1) è reato compiere in atti dello stato civile un’alterazione di stato, cioè dichiarare o attestare falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona. L’art. 567 c.p. sanziona penalmente l’alterazione dello stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità nella formazione di un atto di nascita. L’art. 9 c.p. rende punibili questi delitti ‘comuni’ del cittadino all’estero se il reo rientra in Italia e c’è la richiesta del ministro della giustizia o l’istanza o la querela della persona offesa (ad es., della madre ‘portatrice’, nel cui utero-culla l’embrione é stato impiantato). La Cassazione, in un recente caso, ha escluso il reato perché la coppia italiana si é limitata a esibire in ambasciata l’atto di nascita già formato dalle autorità straniere, senza rilasciare alle autorità consolari dichiarazioni sulla loro genitorialità naturale, ma chiedendone la semplice trascrizione (Cass. pen., Sez. V, n° 13525/2016)».