PENALE - Internet, giornale telematico e presunzione di astratta leggibilità dell'articolo diffamatorio.

Come stabilito, ancora nel 2008, dalla Cassazione, «ai fini dell'integrazione del delitto di diffamazione, si deve presumere la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone qualora il messaggio diffamatorio sia inserito in un sito internet per sua natura destinato ad essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti, quale è il caso del giornale telematico, analogamente a quanto si presume nel caso di un tradizionale giornale a stampa, a nulla rilevando l'astratta e teorica possibilità che esso non sia acquistato e letto da alcuno» (la S.C., nella fattispecie, annullò in parte e senza rinvio la Sentenza resa il 08.01.2007 dalla Corte d'Appello di Bari: Cass. Pen., Sez. V Sent., 04.04.2008, n° 16262, rv. 239832).
PENALE - Mail bombing e dolo di danneggiamento.

Nell'ambito dei reati contro il patrimonio, sussiste o no la scriminante dell'esercizio del diritto di critica politica in caso di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, attuata mediante la tecnica del c.d. mail bombing, ovverosia l'invio massiccio di mail a una determinata casella di posta elettronica?
Il Tribunale meneghino, nel decidere di archiviare un caso, salito agli onori della cronaca politica, ha stabilito che nella fattispecie, comunque difettava in tolto l'elemento soggettivo, anche solo sotto il profilo del dolo eventuale.
PENALE - Restituzione di cose dissequestrate: chi provvede?

La questione della competenza a dare esecuzione al provvedimento di dissequestro adottato dal giudice è attualmente, nel sistema processuale penale italiano, un vero e proprio labirinto, un enigma, per risolvere il quale si prospettano diverse soluzioni.
Per cercare di dipanare la matassa delle differenti opinioni al riguardo, si riportano tre Sentenze, in cui la Suprema Corte - sviscerando la fattispecie da altrettanti punti di vista - ha affrontato in modo chiaro la vexata quaestio.
Nelle prime due pronunce (Cass. Pen., n° 31037/12 e Cass. Pen., n° 19168/09) il contrasto era insorto tra autorità giurisdizionali, mentre nella terza decisione (Cass. Pen., n° 20380/04), invece, tra P.M. e giudice.
In particolare, nella prima e più recente pronuncia di seguito riportata, il conflitto di competenza aveva coinvolto il giudice per le indagini preliminari e il Tribunale del riesame, che aveva confermato il dissequestro parziale disposto dal G.I.P.
PENALE - La prova rigorosa del dolo di divulgazione in caso di file-sharing pedopornografico.

La Cassazione, esaminando un delicato caso di PORNOGRAFIA MINORILE, prevista e severamente punita dall'art. 600-ter c.p., ha reputato opportuno ribadire il recente indirizzo interpretativo secondo cui l'utilizzo, ai fini dell'acquisizione via internet di materiale pedopornografico, di programmi che comportino l'automatica condivisione dello stesso con altri utenti non implica per ciò solo, in assenza di ulteriori specifici elementi, la volontà dell'imputato di effettuare la divulgazione e la diffusione di detto materiale.
Tale orientamento, che può ritenersi oramai consolidato, risale a Cass. Pen., Sez. III, Sent. 10/28.11.2011 n° 44065 (rv. 251401), alla quale pronuncia si era pervenuti nell'ambito di un processo ex art. 600-ter, comma 3, c.p. per divulgazione di materiale pornografico prodotto con protagonisti minorenni, frutto del collegamento a un servizio di file-sharing, che abilitava altri internauti connessi a scaricare quei file, trovandoli messi a disposizione nel web.
PENALE - Frode informatica e falsificazione di carta di credito con utilizzo di skimmer.

È sempre stata molto controversa la questione dei rapporti tra il reato codicistico di frode informatica, di cui all'art. 640-ter c.p., e la disciplina penale delle carte di credito o di pagamento, prevista originariamente dall'art. 12 del D.L. 03.05.1991 n° 143 e attualmente contemplata dall'art. 55, co. 9, del D.L.vo 21.11.2007 n° 231.
La legge distingue tre distinte ipotesi delittuose aventi ad oggetto "carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi":
1- l'utilizzazione indebita di tali carte da parte di chi non è titolare, al fine di trarne profitto;
2- la falsificazione o alterazione, da parte di chicchessia, di siffatti documenti, al fine di trarne profitto;
3- il possesso, la cessione o l'acquisizione, al fine di trarne profitto, di "tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché di ordini di pagamento prodotti con essi".
Mentre per la terza fattispecie non si ravvisano particolari interferenze rispetto alla frode informatica, con cui v'è concorso materiale di reati, la questione dei rapporti tra le altre diverse discipline deriva dal fatto che l'art. 12 della legge speciale attiene non solo alle carte di credito o di pagamento tradizionali, ma anche alle carte di credito e di pagamento magnetiche, sui cui sono impressi "dati pertinenti ad un sistema informatico": anzi, le recenti carte a microchip costituiscono un vero e proprio e autonomo sistema informatico.
Altri articoli...
- PENALE - Riprese fotografiche e videofilmate di edificazione di muro a confine e interferenze illecite nella vita privata.
- PENALE - Strappo dei fili d'alimentazione elettrica di sistema di videosorveglianza e delitto ex art. 635-quinquies C.P.
- PENALE - Grooming: la Camera punisce l'adescamento di minori in rete
- PENALE - Lo Statuto della Difesa Servizi S.P.A.

