Penale

PENALE - Riprese fotografiche e videofilmate di edificazione di muro a confine e interferenze illecite nella vita privata.

edificazione di muro a confine

In ordine ai limiti spaziali in cui può consumarsi il delitto d'interferenze illecite nella vita privata, che è reato contro la libertà individuale, va segnalato il nuovo orientamento giurisprudenziale, secondo cui la sussistenza del reato va esclusa nel caso di riprese fotografiche e videofilmate della costruzione di un muro di confine nella contigua proprietà della persona offesa, poiché si tratta di attività agevolmente osservabile, non sottratta alla normale osservazione dall'esterno.
Infatti, se è vero che il privato, che ritenga di poter subire un pregiudizio dall'iniziativa edificatoria del vicino, può rivolgersi all'Autorità competente e anche chiedere la tutela civilistica delle proprie ragioni (dominicali o possessorie) a prescindere dall'eventuale titolo autorizzatorio rilasciato al vicino in sede amministrativa, è anche vero che egli ha il  diritto di documentare, persino con riprese fotografiche o filmate, l'epoca dell'altrui costruzione: l'avverbio "indebitamente" di cui all'art. 615-bis c.p. implica, infatti, la mancanza di un qualche titolo giustificativo che prevalga rispetto al diritto alla riservatezza.
Va viceversa perseguita e punita la condotta del curioso, ovverosia il comportamento ispirato soltanto dalla finalità di effettuare una "gratuita intrusione" nella vita privata altrui. Così come l'utilizzo a espedienti per vincere le eventuali protezioni che l'avente diritto alla riservatezza abbia appositamente frapposto, a schermo della propria intimità.
Il concetto chiave, dunque, è quello della "normale osservazione dall'esterno" di quanto avvenga in luoghi di privata dimora, in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei.
Sussistendo tali requisiti (normale osservabilità, titolo giustificativo che prevalga rispetto al diritto all'altrui riservatezza, assenza di particolari accorgimenti per superare ostacoli frapposti dall'interessato) bisogna ritenere lecita la ripresa fotografica di quanto si compia in luoghi di privata dimora, talché il titolare del domicilio non potrà vantare alcuna pretesa al rispetto della propria privacy.

Cass. Pen., Sez. V, Sent. 18.04/24.06.2011 n° 25453

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PENALE - Strappo dei fili d'alimentazione elettrica di sistema di videosorveglianza e delitto ex art. 635-quinquies C.P.

danneggiamento impianto di videosorveglianza

PARALISI DOLOSA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - Tizio deliberatamente rese inservibile un sistema informatico/telematico di pubblica utilità, danneggiando l'impianto di alimentazione elettrica dell'apparato di vigilanza e videoregistrazione in dotazione ad un ufficio di Procura.
La S.C., pronunciandosi in via cautelare, statuì - con Sentenza del 14.12.11 (Cass. Pen., Sez. II, n° 9870, rv. 252465) - che detto sistema "composto di videocamere che non solo registrano le immagini, trasformandole in dati memorizzati e trasmessi ad altra componente del sistema, secondo un programma informatico e attribuendo alle predette immagini la data e l'orario e consentendone la scansione in fotogrammi, ma si avvale anche di un hard-disk, che riceve e memorizza tutte le immagini rendendole estraibili e riproducibili per fotogrammi, è riconducibile all'oggetto della condotta del reato di cui all'art. 635-quinquies C.P., considerato che il complesso di apparecchiature che lo compongono presenta tutte le caratteristiche del sistema informatico quale delineato dalla Convenzione di Budapest,

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PENALE - Grooming: la Camera punisce l'adescamento di minori in rete

Sul fenomeno web-delinquenziale del grooming - All’inizio di luglio la Camera dei Deputati ha approvato (in terza lettura) il D.D.L. Ac 2326-D, concernente la ratifica della Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 12.07.07 ed entrata in vigore il 01.07.10.
Con la Convenzione di Lanzarote (sottoscritta dall’Italia il 07.11.07) gli Stati aderenti hanno formalizzato il loro impegno a rafforzare la tutela dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, ostacolando quei reati che, come la pedopornografia, sempre più spesso tramite le moderne tecnologie e i mezzi telematici di comunicazione assumono portata transnazionale.

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PENALE - Lo Statuto della Difesa Servizi S.P.A.

Difesa Servizi Spa


Questo lo STATUTO DELLA SOCIETÀ DIFESA SERVIZI SPA,
quale adottato dal Governo Monti
in attuazione dell'
Art. 535, co. 1, del D.L.vo 15 marzo 2010 n° 66
(Codice dell'ordinamento militare
).

"Art. 535 Difesa Servizi spa
1. E’ costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi spa», ai fini dello svolgimento dell’attività negoziale diretta all’acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all’attività operativa delle Forze armate,

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PENALE - Udienza di rinvio e scadenza termine di deposito lista testi.

deposito atto processuale in scadenza


È possibile depositare la lista testi, se il termine è già scaduto, in ipotesi di rinvio ad altra udienza fissa? Se il dibattimento resta nella fase preliminare e non vengono compiuti per la prima volta gli atti introduttivi, la parte che non abbia ancora depositato una propria lista ex art. 468 C.P.P. è abilitata a presentarla in vista della prossima udienza?

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