PENALE - Riprese fotografiche e videofilmate di edificazione di muro a confine e interferenze illecite nella vita privata.

In ordine ai limiti spaziali in cui può consumarsi il delitto d'interferenze illecite nella vita privata, che è reato contro la libertà individuale, va segnalato il nuovo orientamento giurisprudenziale, secondo cui la sussistenza del reato va esclusa nel caso di riprese fotografiche e videofilmate della costruzione di un muro di confine nella contigua proprietà della persona offesa, poiché si tratta di attività agevolmente osservabile, non sottratta alla normale osservazione dall'esterno.
Infatti, se è vero che il privato, che ritenga di poter subire un pregiudizio dall'iniziativa edificatoria del vicino, può rivolgersi all'Autorità competente e anche chiedere la tutela civilistica delle proprie ragioni (dominicali o possessorie) a prescindere dall'eventuale titolo autorizzatorio rilasciato al vicino in sede amministrativa, è anche vero che egli ha il diritto di documentare, persino con riprese fotografiche o filmate, l'epoca dell'altrui costruzione: l'avverbio "indebitamente" di cui all'art. 615-bis c.p. implica, infatti, la mancanza di un qualche titolo giustificativo che prevalga rispetto al diritto alla riservatezza.
Va viceversa perseguita e punita la condotta del curioso, ovverosia il comportamento ispirato soltanto dalla finalità di effettuare una "gratuita intrusione" nella vita privata altrui. Così come l'utilizzo a espedienti per vincere le eventuali protezioni che l'avente diritto alla riservatezza abbia appositamente frapposto, a schermo della propria intimità.
Il concetto chiave, dunque, è quello della "normale osservazione dall'esterno" di quanto avvenga in luoghi di privata dimora, in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei.
Sussistendo tali requisiti (normale osservabilità, titolo giustificativo che prevalga rispetto al diritto all'altrui riservatezza, assenza di particolari accorgimenti per superare ostacoli frapposti dall'interessato) bisogna ritenere lecita la ripresa fotografica di quanto si compia in luoghi di privata dimora, talché il titolare del domicilio non potrà vantare alcuna pretesa al rispetto della propria privacy.
Cass. Pen., Sez. V, Sent. 18.04/24.06.2011 n° 25453





