INTERNATIONAL TRADE - Arbitrato commerciale internazionale e conflitto d'interessi dell'arbitro: le linee guida della International Bar Association.

International Bar Association

«È interesse di tutti i membri della comunità dell’arbitrato internazionale che gli arbitrati internazionali non siano intralciati dall’aumento dei problemi legati ai conflitto di interesse», recita il Punto n° 3 dell’Introduzione delle Linee Guida IBA, che detta le «Guidelines on Conflicts of Interest represent the most comprehensive work to date defining the framework by which the impartiality of arbitration in the international arena can be most effectively assured».
Le guidelines sono frutto di un lavoro collettivo (the «document was originally prepared in English by a working group» and «was adopted by IBA Council Resolution»), approvato il 22.01.2004. Il principio Generale che presiede all’arbitrato commerciale internazionale è il seguente: «Ogni arbitro deve essere imparziale e indipendente rispetto alle parti nel momento in cui accetta l’incarico, e deve rimanerlo nel corso dell’intero procedimento arbitrale fino alla pronuncia del lodo finale o alla conclusione del procedimento per qualsiasi altro motivo». Conseguentemente, si è posto il problema di dirimere sul nascere eventuali «conflitti di interessi».

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INTERNATIONAL TRADE - Bologna, Convegno 06.05.2015: Destinazione Vietnam. Investire a Binh Duong.

BRICST - Tran Van Nam, Presidente della Provincia di Binh Duong in Vietnam


An important conference, about "Doing business in Vietnam - Approaching to Binh Duong", took place yesterday in Bologna, at Marconi meeting room. Numerous well-known italian companies, most by small and medium-sized firms, had firsthand experience with a Vietnamese delegation of powerbroker, led by Mr Nguyen Hoang Long, Vietnamese ambassador to Italy in Rome. Italian companies have extended a very warm welcome to foreign guests and there has been a productive discussions on investors. The Vietnamese authorities, first of all Mr. Tran Van Nam, President of province's Binh Duong, in the south of the Asiatic Nation, opened the event. Therefore Mr. Vo So Dien, Counselor & Marketing Director of Becamex IDC Corp., presented the city of Binh Duong and it's extraordinary and welly growth. The conference was held under the high patronage of Emilia-Romagna district and the local Chambers of Commerce, Industry, Craft Trades and Agriculture coordinated by Unioncamere of Emilia-Romagna. Lawyer Salvatore Frattallone, dealing with International Business Law, attended the meeting. 

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PENALE - È reato costituire un trust anche a beneficio dei creditori ma senza dirglielo.

TRUSTC’era una volta un amministratore di società, divenuto suo liquidatore, e c’era anche un cospicuo credito verso il fisco. Questi poi costituì un trust col suo patrimonio personale, ponendo se stesso quale "trustee", ma non comunicò neanche ai creditori che l'iniziativa era stata assunta a beneficio della massa liquidatoria. Per la Cassazione, che ha confermato la condanna irrogatagli in sede di appello ai sensi dell’art. 11 del D.L.vo n° 74\2000, non basta affatto indicare i creditori come i beneficiari dei trust. Nemmeno è sufficiente che la finalità liquidatoria del trust potesse essere conosciuta mediante una consultazione dei registri immobiliari della Conservatoria, atteso che essa, seppur indicata nell'atto costitutivo del trust, non era stata mai comunicata ai creditori sociali. Insomma, il trust è stato ritenuto in sé lecito, ma il suo utilizzo è stato qualificato come vero e proprio atto simulato di alienazione o altro atto fraudolente compiuto sui beni del debitore, idoneo ad impedire il soddisfacimento totale o parziale dei credito tributario. Trattasi di reato di pericolo, il cui oggetto giuridico è costituito dalla garanzia generica data dai beni dell'obbligato. E’ prevalso, secondo i giudici, lo scopo fraudolento della costituzione del trust e l’esclusiva finalità di sottrarre il patrimonio dei contribuente alla procedura coattiva. Del resto, è stato ritenuto sussistente il dolo generico, poiché l’imputato aveva avuto piena conoscenza del debito tributario e, quindi, il fatto è stato sanzionato il fatto che egli sia ricorso ad attività formalmente lecite ma aventi l’unica concreta conseguenza d’impedire la riscossione fiscale, difettando, nel caso di specie, ogni altro dato dimostrativo della effettiva volontà di perseguire le finalità proprie dello strumento giuridico cui aveva fatto ricorso.

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PRIVACY - Google inquiries: is it an abuse of dominant position? Eu Commission suspects violations of EU antitrust rules.

also see: http://ec.europa.eu

La Commissione europea ha avviato un'indagine a carico di Google - che, nello spazio europeo, gestisce il 90% delle informazioni ricercate nel web dai consumatori - poiché il gigante di Mountain View tratterebbe dal 2008 le informazioni in modo censurabile nelle proprie pagine che mostrano i risultati delle ricerche. Questo andrebbe a vantaggio dei suoi servizi e a danno della concorrenza, causando una deviazione artificiosa del traffico sulla rete, ostacolando l'altrui competitività a danno dei consumatori e altresì soffocando l'innovazione tecnologica.
Secondo la Commissione europea infatti si verificherebbe una sistematica alterazione dei parametri di ricerca, talché gli internauti - a seguito degli algoritmi adoperati da Google - vedrebbero frustrate le loro aspettative di vedere, come risultato delle loro ricerche, i risultati effettivamente più rilevanti. L'indagine nei confronti di Google è stata avviata anche per altre tre ulteriori verifiche: sullo scraping, sulla esclusività della pubblicità e sulle relative indebite restrizioni, trattandosi di altri fenomeni che provocano una distorsione della concorrenza. 
La Commissione europea è lapidaria e non usa mezzi termini: "Google Inc. has abused a dominant position in online search, in violation of European Union rules (Article 102 TFEU)". Il motore di ricerca interno di Google infatti restituisce, all'utente che lo interroghi siccome alla ricerca di un certo risultato, due tipi diversi di esito, quello concernente inserzioni a pagamento e quello libero. L'indagine della Commissione è testa a verificare se c'è realmente stato un abuso di posizione dominante nell'offrire i risultati delle ricerche online ("[...] The Commission will investigate whether Google has abused a dominant market position in online search by allegedly lowering the ranking of unpaid search results of competing services [...]"). 
Del resto se il motore di ricerca de quo visualizza ciò che è utile che la gente veda, piuttosto che ciò che le persone stanno cercando, l'oggettività dei parametri, del ranking e delle stesse ricerche risultano falsati a monte, ancorché gli utenti non se ne accorgano. Il fenomeno è preoccupante, anzi inquietante. Poiché i risultati pilotati nel web sono inaccettabili. Della "volta generale" teorizzata dal filosofo francese 
Jean- Jacques Rousseau non sentivamo alcun bisogno ("Occorre quindi, per avere l'espressione vera della volontà generale, che non vi sia nello Stato alcuna società parziale e che ogni cittadino (non) pensi con la propria testa.", J.-J. Rousseau, Il contratto sociale, II, 1; II, 2; II, 3). 
Qui di seguito la notizia ufficialmente offerta dalla Commissione europea.

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PENALE - Per le S.U. l'accesso abusivo a un sistema informatico o telematico si consuma là dove v'era il reo. Ma è davvero così?

accesso da smartphone al web senza programmi preinstallati ad hocCon Sentenza n° 17325 resa all'esito dell'udienza 26.03.2015 e depositata il 24.04.2015, le Sezioni Unite della Suprema Corte (Presidente: G. Santacroce, Relatore: C. Squassoni) hanno sancito - in modo non condivisibile - che dal punto di vista della competenza per territorio per il reato di cui all’art. 615-ter c.p., il locus commissi delicti va individuato in relazione alla località in cui  si trova il soggetto che effettua l’introduzione abusiva o vi si mantiene abusivamente. Il caso di delitto di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, perciò, non bisogna ricercare il luogo in cui si trovava, all'epoca del fatto, il server oggetto dell'intrusione illecita, ma soltanto quello nel quale ha agito l'imputato, ponendo in essere la condotta ascrittagli. Ma procediamo con ordine.
Trattasi di reato mera condotta, infatti, che consisterebbe nella semplice violazione dell'altrui "domicilio informatico", talché non occorre che si verifichi una effettiva lesione della riservatezza dei dati attinti dall'accesso indebito e, così, è sufficiente la violazione del perimetro del "domicilio virtuale" perché il reato, nell'ipotesi base di cui al primo comma dell'art. 615-bis c.p., debba ritenersi consumato.
Sarebbe sbagliato perciò, secondo gli ermellini, riferirsi alla zona del territorio in cui è allocato l'elaboratore centrale, poiché quel che rileva - nel cyberspazio, in cui la dimensione umana è smaterializzata, divenendo a-territoriale (anche per l'esistenza diffusa di sistemi collegati da remoto e in "cloud")- è il sito in cui v'è il terminale (c.d. "client") oggetto dell'intrusione, mediante digitazione su di esso delle credenziali di autenticazione informatica.

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