ORD. FORENSE - Mazzola, "In memoria di chi onora la toga e viene ucciso"

(da CF News, Newsletter di Cassa Forense, n° 30.04.2015, Interventi)

“Mi diceva sempre: “Mamma, lo sai che il nostro giuramento è il più bello di tutti, ma ti rendi conto cosa vuol dire la formula sulla consapevolezza sociale e sull’alta dignità della professione?Che senza di noi non ci sarebbero lo Stato, la famiglia, la comunità’”.

Quando sale sul palco in aula magna a Milano dove si commemorano le vittime, dinanzi ad oltre 1.500 tra avvocati, magistrati, personale amministrativo e persone comuni, la mamma di Lorenzo Alberto Claris Appiani, l’avv. Alberta Brambilla Pisoni si stringe idealmente alla toga insanguinata del figlio, ed è forse questo che le dà la forza di parlare, con le lacrime agli occhi:“Quando mio figlio ha giurato il discorso di accoglienza lo fece l’avvocato Biagi il quale esortò i neo avvocati a non fare i ventriloqui, le marionette del cliente. Fate quello che è giusto per il cliente, diceva. Ecco, Lorenzo è morto perché non è stato una marionetta. Voglio che tutti gli avvocati siano orgogliosi della dignità della professione forense, così mio figlio non sarà morto per niente”.

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INTERNATIONAL TRADE - Roma 19.05.2015, Convegno sul Rapporto «Le aziende italiane nei paesi ASEAN»

Farnesina

"Le aziende italiane nei paesi Asean". E' questo i titolo di un convegno che si terrà a Roma il 19 maggio, a cura dell'Osservatorio Asia. L'evento, in cui sarà presentato l'omonimo rapporto di ricerca, sarà l'occasione per dare il via a un dialogo ad alto livello per discutere il ruolo delle imprese italiane nell'interscambio con i paesi del Sud-Est asiatico, nonchè le opportunità sia commerciali che di investimento che possono derivare da un rafforzamento nei nostri legami economici. Al workshop interverranno il vice ministro dello Sviluppo economico (Mise), Carlo Calenda; il sottosegretario agli Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Benedetto Della Vedova; Enrico Letta, già presidente del Consiglio e segretario generale dell'Agenzia di ricerche e legislazioni (Arel), Le Luong Minh (segretario generale dell'Asean), oltre a rappresentanti della comunità imprenditoriale italiana ed asiatica e degli istituti bancari e finanziari.

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PENALE - ANAC, Cantone: sistematica violazione del divieto di artificioso frazionamento degli appalti pubblici.

Accade sovente che proprio la P.A. non sia rispettosa delle norme statali. Il D. L.vo 12.04.2006 n° 163 è il c.d. Codice dei contratti pubblici ed é in vigore dal primo luglio 2006. Rubricato come «Lavori, servizi e forniture in economia», l’art. 125 di detto Codice prevede che «1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate: a) mediante amministrazione diretta; b) mediante procedura di cottimo fiduciario» e, rispettivamente, che «3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento» e che «4. Il cottimo fiduciario e' una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi», ma che , in ogni caso, « 5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a € 200.000». Tassativamente, quindi, il co. 13 dell'art. 125 dispone che «Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia». Pur tuttavia, le cose non vanno come dovrebbero...  Come emerge dai i risultati dell’«Indagine sull’applicazione del Codice riguardo all’importo stimato degli appalti e conseguenti irregolarità nelle procedure di affidamento dei capoluoghi di provincia» italiani - pubblicata il 16.04.2015 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione - «Nel corso degli anni si sono riscontrare, soprattutto in riferimento agli appalti di servizi e forniture, sistematiche disapplicazione da parte delle stazioni appaltanti del Codice dei contratti pubblici […]

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PENALE - ANAC, whistleblowing e Linee guida per la tutela degli informatori.

whistleblowerCos’è il «whistleblowing»? In Italia è stata introdotta la regola secondo cui la P.A. deve apprestare concreti sistemi di tutela del dipendente pubblico che segnali degli illeciti, di cui all’art. 54-bis del D.L.vo n° 165/2001, di cui abbia appreso la commissione nell’ambito del rapporto di lavoro.
Il sistema di gestione delle segnalazioni è definito whistleblowing e riguarda sia le segnalazioni pervenute dall’esterno, sia quelle che siano frutto di «spiate» interne, persino se relative a fatti non aventi di per sé rilevanza penale. A tale scopo è stata istituita, in ogni P.A., la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), che deve occuparsi degli informatori e della riservatezza della loro identità.
In inglese la parola whistleblower indica «una persona che lavorando all’interno di un’organizzazione, di un’azienda pubblica o privata si trova ad essere testimone di un comportamento irregolare, illegale, potenzialmente dannoso per la collettività e decide di segnalarlo all’interno dell’azienda stessa o all’autorità giudiziaria o all’attenzione dei media, per porre fine a quel comportamento» e, come precisato dalla Accademia della Crusca, si qualifica whistleblowing la relativa «azione di denuncia» della «talpa», che fa venire alla luce un’irregolarità poiché soffia (blower) nel fischietto (whistle) come un arbitro di gioco. Ma, quel che più interessa, è che - stante una clamorosa lacuna normativa - l’A.N.A.C. ha inteso estendere l’applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n° 190/2012

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PENALE - È legge la nuova custodia cautelare: presupposti più rigidi e meno discrezionalità per il giudice con obblighi rafforzati di motivazione.

esci gratis di prigione(da cnf.it, Aggiornamenti legislativi, Newsletter n° 248 del 14.04.2015)

Il Senato, giovedì 9 aprile scorso, ha approvato in via definitiva, con 177 voti favorevoli, 12 contrari e 30 astenuti, le norme che disciplinano la custodia cautelare, introducendo nel codice di procedura penale limiti all’adozione di misure restrittive della libertà in assenza di una condanna definitiva.
Il provvedimento “Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità”, d'iniziativa parlamentare, si prefigge l’obiettivo- condiviso dal Governo- di limitare l’applicabilità delle misure privative della libertà personale e, in particolare, della custodia cautelare in carcere.
Le modifiche introdotte si aggiungono, integrandole, a quelle già in vigore sulla base di provvedimenti precedentemente adottati, quali il decreto legge n. 78/2013 “Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena” - convertito in legge 94/2013- che dispone in via generale che la custodia cautelare in carcere possa comminarsi solo per i reati per i quali la pena non sia inferiore nel massino a 5 anni e per i reati di finanziamento illecito ai partiti; e il decreto legge 92/2014 cosiddetto Torreggiani, 

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