Penale

PENALE - Violenza sessuale al coniuge e maltrattamenti.

violenza in rapporti di coppia
Il delitto di violenza sessuale, secondo la Cassazione, potrebbe concorrere con quello di maltrattamenti in famiglia.
Quando la condotta violenta, ancorché ispirata da prevalenti motivazioni di carattere sessuale, non si esaurisca nel mero uso della violenza necessaria a vincere la resistenza della persona offesa per abusarne sessualmente, ma si inserisca in un contesto di sopraffazioni, ingiurie, minacce e violenze di vario genere nei confronti di quest'ultima, tipiche della condotta di maltrattamenti, non si verifica l'assorbimento fra tali reati, attesa la diversità dei beni giuridici protetti dai due delitti.

In particolare, il delitto di maltrattamenti in famiglia concorre con quello di violenza sessuale, qualora le reiterate condotte di abuso sessuale, oltre a cagionare sofferenze psichiche alla vittima, ledono anche la libertà di autodeterminarsi in materia sessuale, per la diversità dei beni giuridici offesi (così, sul punto, cfr. anche Cass. Pen., Sez. III, sent. 05.12.03 n° 984, M.; Cass. Pen., Sez. III, sent. 16.05.07 n° 22850).
Non esiste un diritto all'amplesso all'interno del rapporto di coppia coniugale o paraconiugale tra le parti, né è ravvisabile il potere dell'uno di esigere o imporre all'altro una qualche prestazione sessuale: la pretesa violenta d'una prestazione sessuale "di coppia" assurge quindi a violenza sessuale: così Cass. Pen., III Sez., Sent. 15.04.08, n° 26165 (con richiamo ai precedenti costituiti da Cass. Pen., Sez. III, Sent. 04.02.04 n° 14789, e da Cass. Pen., Sez. III, Sent. 11.12.07 n° 4532). La S.C. in tale occasione aveva giudicato il caso d'un uomo che aveva sottoposto la convivente a continue sopraffazioni fisiche e morali, denigrandone le capacità intellettuali e ingiuriandola ripetutamente, sottoponendola ad umiliazioni psicologiche e materiali fino al punto di farle mancare i mezzi necessari perfino per gli acquisti di vestiti per i figli e percuotendola con calci e pugni, così maltrattandola oltre ad aver reiteratamente compiuto atti sessuali con la predetta convivente ma contro la di lei volontà di questa, congiungendosi carnalmente con essa, con violenza e comunque sopraffacendola con l'uso della forza.
Ad analoga conclusione (concorso formale di reati) era giunta anche Cass. Pen., 20.01.04 n° 984, in fattispecie in cui la Corte aveva  ritenuto correttamente configurata la continuazione fra i delitti di violenza sessuale e di maltrattamenti nel caso di ripetute violenze fisiche e morali adottate nei confronti anche della sorella minore della p.o. che tentava di sottrarsi a non gradite pretese sessuali dell'imputato (e così, ancora, Cass. pen., 25.06/19.09.08 n° 35910).
Insomma, va esclusa la ricorrenza del principio di specialità ogniqualvolta la condotta integrante il reato di cui all'art. 572 c.p. non si esaurisca negli episodi di violenza sessuale, ma s'inserisca in una serie d'atti vessatori e percosse tipici della condotta di maltrattamenti (Cass. Pen., 12.11/17.12.08 n° 46375).
Detto orientamento è però in netto contrasto con quello formatosi con Cass. Pen., Sez. III, Sent. 24.06/03.09.04 n° 35849 (B., rv. 229621, in Riv. Pen., 2005, 1280), che ha optato per l'esclusione del concorso formale, "in caso di maltrattamenti in famiglia integratisi anche attraverso la condotta di ripetute violenze sessuali", poiché "non è ipotizzabile il concorso fra il delitto di violenza sessuale, di cui all'art. 609-bis c.p., e il delitto di maltrattamenti in famiglia, di cui all'art. 572 c.p., atteso che in tale ipotesi in applicazione del principio di specialità si configura il solo delitto di violenza sessuale continuata, caratterizzato da un dolo unitario e programmatico".
Con tale Sentenza la S.C. diede atto dei contrapposti filoni giurisprudenziali:
- "Secondo un primo orientamento, infatti, i due reati potrebbero concorrere tra loro o perché il delitto di maltrattamenti ha carattere unitario ed abituale ed è contraddistinto da un dolo unitario e programmatico, che lo distingue dal delitto di violenza sessuale (Cass. Pen., Sez. III, 01.02.96, C., m. 204.866, massima resa però in un caso di semplice tentativo di violenza sessuale, in cui la Corte considerò anche che le minacce e le vessazioni non si esaurivano nel perseguimento del piano delittuoso, limitato al reato di tentata violenza carnale contro la figlia, ma coinvolgevano anche la moglie dell'imputato),
ovvero perché non vi è assorbimento tra tali reati attesa la diversità dei beni giuridici protetti dai due delitti (Cass. Pen., Sez. III, 05.12.03, M., m. 227.680; conf. Cass. Pen., Sez. III, 29.11.74, L.C., m. 130.043";
- "Secondo un altro orientamento, invece, il delitto di violenza sessuale continuata non concorre formalmente con il delitto di maltrattamenti, atteso che anch'esso è caratterizzato da un dolo unitario e programmatico, né il concorso tra i due reati può essere giustificato dalla loro diversa obiettività giuridica, trattandosi di criterio estraneo alla configurazione codicistica del principio di specialità (Cass. Pen., Sez. III, 29.11.00, M., m. 218.543; conf. Cass. Pen., Sez. V, 09.06.83, M., m. 160.382)";
- "Ritiene il Collegio che debba essere preferito, perché maggiormente conforme ai principi fondamentali penalistici e costituzionali, il secondo orientamento, anche per le ragioni esaurientemente indicate nell'ultima delle decisioni citate.
Nel caso di specie, infatti, si pone il problema se una stessa condotta fattuale, quale quella contestata e posta in essere dall'imputato, possa integrare contemporaneamente il reato di violenza sessuale continuato e quello di maltrattamenti.
La risposta deve essere negativa, giacché il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p. esclude il concorso formale di reati apparentemente integrati da una stessa fattispecie materiale, quando un reato è tipicamente configurato come speciale rispetto all'altro.
Nel caso di cui trattasi non v'è dubbio che il delitto di violenza sessuale continuata, sotto questo riguardo, è speciale rispetto al generico delitto di maltrattamenti.
Opinare diversamente significherebbe violare il principio c.d. del "ne bis in idem" sostanziale, che impedisce di applicare diverse sanzioni penali per lo stesso fatto materiale.
Del resto, è proprio in base a questi principi che colui che compie atti sessuali mediante violenza o minaccia è condannato solo per il delitto di cui all'art. 609-bis, e non anche per il delitto di cui all'art. 610 o per quello di cui all'art. 612 c.p.
Non può addursi in contrario l'argomento secondo cui il delitto di maltrattamenti concorre col delitto di violenza sessuale per il suo carattere "abituale" e per il dolo unitario e programmatico che lo distingue da quest'ultimo
(è questo l'argomento sostanzialmente utilizzato da Cass. Pen., Sez. III, n° 03111 del 01.02/27.03.96, C., rv. 204866, peraltro in ordine a una fattispecie che appare diversa dalla presente, posto che il concorso col reato di maltrattamenti sembra riferirsi a un tentativo non continuato di violenza carnale)".
Il reato di violenza privata può concorrere materialmente con il reato di maltrattamenti in famiglia (secondo Cass. Pen., 30.04/04.06.99 n° 8193) quando le violenze e le minacce del soggetto attivo siano adoperate, oltre che con la coscienza e volontà di sottoporre la vittima a sofferenze fisiche e morali in modo continuativo e abituale, anche con l'intento di costringerlo ad attuare un comportamento che altrimenti non avrebbe volontariamente posto in essere (in quel caso, il marito, oltre che sottoporre la moglie, continuativamente e abitualmente, a ingiurie, minacce e percosse, l'aveva anche costretta a sottoscrivere numerosi effetti cambiari).
"Infatti, nella presente fattispecie, il delitto di maltrattamenti concorre apparentemente col delitto di violenza sessuale continuata, sicché anche questo secondo reato è caratterizzato da un dolo unitario e programmatico.
In altri termini, sotto ogni profilo, si tratta della stessa situazione di fatto, che è il presupposto ("stessa materia") per l'applicazione dell'art. 15 c.p.
Neppure può condividersi la tesi secondo cui il concorso formale tra i due reati sarebbe giustificato dalla diversa obiettività giuridica, giacché questo criterio è estraneo alla configurazione codicistica del principio di specialità (art. 15 c.p.) e - se accettato - porterebbe all'assurda conseguenza (universalmente respinta) di far concorrere il delitto di violenza sessuale con quello di minaccia o di violenza privata, posto che oggetto giuridico del primo è la libertà personale in materia sessuale, mentre oggetto dei secondi è la libertà morale".
Infine, s'è sostenuto che bisogna distinguere caso per caso, nel senso che il delitto di maltrattamenti resta assorbito da quello di violenza sessuale soltanto quando vi è piena coincidenza tra le condotte, nel senso che gli atti lesivi siano finalizzati esclusivamente alla realizzazione della violenza sessuale e siano strumentali alla stessa. Viceversa, se vi sia autonomia anche parziale delle condotte, comprendenti anche atti ripetuti di percosse gratuite e ingiurie non circoscritte alla violenza o alla minaccia strumentale necessaria alla realizzazione della violenza, v'è concorso tra tra i due delitti (Cass. Pen., 22.10/09.12.08 n° 45459).
La Cassazione, oggi, mostra dunque d'aver mutato opinione e d'aver aderito al primo dei su indicati orientamento: v'è concorso di reati, altro che specialità ex art. 15 c.p.!

 

Cass. Pen., Sez. III, Sent. 13.12.2012/03.04.2013 n° 15343

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo, Presidente
Dott. MULLIRI Guicla, Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta, Rel. Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone, Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria, Consigliere
ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul Ricorso proposto da: 1) S.C., nato il (omissis);
avverso la Sentenza n° 2741/2009 della Corte d'Appello di Roma, del 21.02.2012;
visti gli atti, la Sentenza e il Ricorso;
udita in pubblica udienza del 13.12.2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. E. Rosi;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Sante Spinaci, che ha concluso per il rigetto del Ricorso.
udito il difensore Avv. V.R., che ha chiesto l'accoglimento del Ricorso.

Svolgimento del processo
1. Con Sentenza del 21.02.12, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la Sentenza del Tribunale di Roma, che aveva condannato S.C. alla pena di anni sei di reclusione ed al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, dichiarandolo responsabile:
1) del delitto di cui all'art. 572 c.p., per aver sottoposto a maltrattamenti fisici e psicologici la moglie E.I. (avendo sottoposto la donna a continue azioni di svilimento, svalorizzazione e minacce che venivano esplicitate anche dopo la nascita dei due figli ed in loro presenza, avendola offesa usando espressioni del tipo "puttana, non vali un cazzo, te la fai pure con tuo figlio", "sei una puttana, devi stare zitta, lo sai che devi fare solo quello che ti dico io, ti giuro che ti ammazzo", puntandole alla gola un coltello alla presenza della figlia E., colpendola con pugni e calci alla schiena tanto che la donna cercava soccorso presso un vicino di casa, costringendola ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà, creando un tale clima di terrore e soggezione che il figlio D. nel (omissis), tentava di lanciarsi dalla finestra della scuola);
2) del delitto di cui agli artt. 61, n° 2), e 609-bis c.p., perché al fine di commettere il delitto di cui al capo precedente, costringeva la moglie, che pure aveva manifestato volontà contraria, ad avere rapporti sessuali; fatti commessi in (omissis).
2. L'imputato ha proposto Ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi:
- 1) Violazione di legge, con riferimento agli artt. 516, 517 e 519 c.p.p., poiché la contestazione dell'art. 609-bis c.p., a norma dell'art. 517 c.p.p., è avvenuta in assenza dell'imputato.
La contestazione è stata erroneamente considerata come reato connesso e non come fatto diverso; inoltre, a seguito della contestazione il primo giudice ha omesso di informare l'imputato del diritto di chiedere i termini a difesa;
- 2) Mancata assunzione di prova decisiva e omessa motivazione, stante la mancata acquisizione della relazione di C.T.U., depositata nel procedimento parallelo avente ad oggetto il giudizio di separazione tra i coniugi, nella quale sono stati sollevati molteplici dubbi circa le osservazioni svolte dagli operatori sociali cui gli uffici giudiziari si erano rivolti;
- 3) Violazione dell'art. 192 c.p.p., poiché, con riferimento alla sussistenza del delitto di cui all'art. 609-bis c.p., l'unica prova decisiva sarebbe costituita dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa che risulterebbero confermate da alcun riscontro esterno.
L'imputato era stato assolto per il delitto di violenza sessuale in danno alla figlia, in considerazione del contrastante quadro probatorio. Nondimeno, tali contraddizioni non sono state prese in considerazione per il delitto di violenza sessuale commesso in danno alla moglie;
- 4) Mancanza di motivazione relativamente ai punti salienti della vicenda in fatto e alle censure mosse con l'atto di appello, poiché la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare pedissequamente ed acriticamente la decisione di primo grado;
- 5) Illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui non è stata attentamente valutata l'attendibilità dei testi, F.A., T.M., Er.El., Ca.Lu., D.S., C. M.C., stante le numerose contraddizioni emerse. In particolare non risulterebbe comprensibile la distruzione delle videoregistrazioni in cui la piccola E. aveva raccontato delle attenzioni sessuali da parte del padre;
- 6) Manifesta illogicità della motivazione in relazione a quanto riferito dalla persona offesa E.I. e dalla testimone P.N.;
- 7) Difetto di motivazione, quanto ai criteri adottati dal giudice nella commisurazione della pena, nonché con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Motivi della decisione
1. Giova premettere che le censure prospettate dal ricorrente nel quarto, nel quinto e nel sesto motivo di ricorso, tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio, che devono essere rimessi all'esclusiva competenza del giudice di merito, mirando a prospettare una versione del fatto diversa e alternativa a quella posta a base del provvedimento impugnato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, n° 22256 del 26.04.06, B., rv. 234148), il giudizio di legittimità - in sede di controllo sulla motivazione - non può concretarsi nella rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione o nell'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili.
La lettura della motivazione della Sentenza impugnata impone una seconda osservazione di ordine generale: deve condividersi il principio, secondo cui quando le sentenze di primo e secondo grado "concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente" (così Cass. Pen., Sez. IV, n° 15227 del 14.02.08, B., rv. 239735) e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo.
Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica, allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Cfr. la parte motiva della sentenza Cass. Pen., Sez. III, n° 10163 del 12.03.02, L., rv. 221116).
2. Alla luce dei principi sopra richiamati, questa Corte ritiene che l'integrazione è ben possibile, in quanto la Sentenza di appello ha espressamente richiamato la decisione di primo grado in riferimento alla ricostruzione in punto di fatto, laddove la difesa si era limitata a censurare in modo confuso le dichiarazioni rese dagli esperti che avevano assistito la persona offesa ed i figli minori, nonché le dichiarazioni della stessa persona offesa, con riferimento alla sussistenza del delitto di maltrattamenti.
Infatti, quanto alla doglianza difensiva relativa alle contraddizioni emerse nelle dichiarazioni rese dagli esperti, la Corte territoriale ha espressamente escluso rilevanza alle prospettazioni difensive, sottolineando come le paventate contraddizioni riguardavano solo elementi di dettaglio, non incidenti nella ricostruzione delle parti essenziali della vicenda.
In particolare, prendendo singolarmente in considerazione le diverse dichiarazioni testimoniali degli esperti, la parte motiva della Sentenza impugnata ha evidenziato la necessità di tener conto dei diversi periodi in cui i terapeuti entrarono in contatto con la persona offesa e con i figli e della progressiva presa di coscienza della donna, la quale, in un primo momento, aveva manifestato un atteggiamento di dipendenza dal coniuge, e dunque aveva minimizzato alcuni aspetti della vicenda, mentre in seguito era divenuta consapevole della possibilità di allontanarsi con i figli per essere accolta in un centro protetto, e dunque aveva iniziato a riferire i fatti.
La Sentenza impugnata ha, quindi, risposto punto per punto alle doglianze difensive, con argomentazioni prive di smagliature logiche e perciò incensurabili in questa sede.
È stata anche ritenuta ininfluente la circostanza che l'esperto Ca. non fosse dietro lo specchio durante le sedute, poiché egli, supervisore del "Centro aiuto bambino maltrattato" di (omissis), svolgeva la propria valutazione, alcune volte assistendo all'audizione dietro lo specchio, mentre in altri casi, come in quello in esame, visionava il contenuto delle registrazioni delle sedute.
Anche il rilievo difensivo relativo alle contraddizioni della teste P. è stato considerato dai giudici di merito privo di pregio, perché le discrasie evidenziate dalla difesa sono stati ritenuti meri elementi di dettaglio, non incidenti sulla attendibilità del teste.
Quanto alla prospettata inattendibilità della persona offesa, a conferma di quanto riferito circa gli episodi di maltrattamenti cui la donna era stata sottoposta, i giudici di appello hanno sottolineato, in particolare, la valenza dell'episodio riferito dalla testimone B., la vicina di casa che aveva accolto la donna a seguito di un episodio di aggressione, la quale aveva riferito dello stato di paura in cui versava la persona offesa e delle parole sprezzanti usate dall'imputato.
I giudici di merito, infine, con argomentazioni logiche, e perciò insindacabili in questa sede, hanno escluso rilievo alla testimonianza resa dalla teste D'., la quale lavorava in un ufficio all'interno dell'edificio in cui abitavano i coniugi, ma era presente solo nelle ore diurne e solo sporadicamente aveva avuto modo di incontrare la persona offesa, nonché alla testimonianza resa dal teste L., il quale frequentava i coniugi solo in ambiente esterni a quello domestico in cui i fatti erano avvenuti.
In conclusione, questa Corte ritiene che i giudici di merito hanno correttamente affermato la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di maltrattamenti in danno della moglie, avendo accertato che l'imputato maltrattò la donna con percosse, ingiurie, sottoponendola a umiliazioni continue, e determinando uno stato di prostrazione.
3. Del pari, risulta priva di fondamento la censura relativa alla mancata acquisizione della relazione depositata dal Prof. M. nel diverso giudizio civile di separazione tra i due coniugi.
Infatti, la Sentenza impugnata, con motivazione congrua, ha sottolineato la completezza dell'istruttoria, sicché trova applicazione nel caso di specie il principio secondo il quale la perizia, per il suo carattere "neutro", essendo sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa invece alla discrezionalità del giudice, non può rientrare nel concetto di prova decisiva, con la conseguenza che il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. d), c.p.p. in quanto giudizio di fatto insindacabile in Cassazione quando sorretto da adeguata motivazione (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, n° 43526 del 03.10.12, R., rv. 253707).
5. Passando ad esaminare le censure relative alla contestazione suppletiva, avvenuta all'udienza del 12.12.07, del delitto di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p., la Corte d'Appello ha fornito idonea risposta al medesimo motivo sottopostole con il gravame di appello, ritenendo che la contestazione sia stata correttamente effettuata secondo il disposto di cui all'art. 517 c.p.p., dovendosi escludere la ricorrenza di un fatto nuovo.
Infatti, fermo restando che il delitto di violenza sessuale può concorrere con quello di maltrattamenti in famiglia quando la condotta violenta, pur ispirata da prevalenti motivazioni di carattere sessuale, non si esaurisca nel mero uso della violenza necessaria a vincere la resistenza della persona offesa per abusarne sessualmente, ma si inserisca in un contesto di sopraffazioni, ingiurie, minacce e violenze di vario genere nei confronti di quest'ultima, tipiche della condotta di maltrattamenti (cfr. Cass. Pen., Sez. III, n° 26165 del 15.04.08, R., rv. 240542).
Occorre anche richiamare il principio secondo il quale, la contestazione suppletiva di un reato concorrente o di una circostanza aggravante (art. 517 c.p.p.) è ammissibile sia quando sia fondata su elementi di fatto che già risultino dagli atti dell'indagine e dell'eventuale udienza preliminare, sia nei casi in cui discenda dall'acquisizione di elementi nuovi nel corso dell'istruttoria dibattimentale (cfr., Cass. Pen., Sez. VI, n° 21085 del 28.01.04, P.M. in proc. S., rv. 229807), sicché nel caso di specie, i giudici di merito hanno ritenuto legittima la contestazione suppletiva del reato di cui all'art. 609-bis c.p., atteso che nel capo di imputazione la condotta di abuso sessuale era stata già indicata quale comportamento posto in essere dal S.C. al fine di vessare la persona offesa.
6. Risulta, altresì infondata la doglianza difensiva che ha censurato la violazione di legge in riferimento all'art. 519 c.p.p. per mancata informazione circa i termini a difesa a seguito della contestazione suppletiva del reato di cui all'art. 609-bis c.p., avvenuta in assenza dell'imputato.
Invero, come già chiarito dalla Corte d'Appello, risulta che all'udienza del 12.12.07, il Presidente del Collegio, a seguito della contestazione suppletiva, dispose la notifica del verbale di udienza all'imputato, rinviando all'udienza del 14.01.08, concedendo il termine a difesa.
7. Peraltro, se la Sentenza impugnata risulta convincente ed adeguatamente motivata, quanto all'attendibilità della persona offesa e alla sussistenza degli altri elementi probatori in riferimento al delitto di maltrattamenti, protrattosi per molti anni, deve, di contro essere rilevata una carenza motivazionale quanto al delitto di violenza sessuale continuata, di cui alla contestazione suppletiva, indicato come commesso dal (omissis).
Tale insufficienza espositiva non risulta superabile neppure mediante una lettura congiunta delle Sentenza del giudice di prime cure, palesandosi perciò necessario una rivalutazione da parte del giudice di merito delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, anche al fine di chiarire il tempus commissi delicti degli episodi, il quale risulta impossibile collocare temporalmente con la sola lettura delle decisioni dei gradi di merito.
Infatti, si deve tenere conto che comunque i reati di violenza sessuali che fossero commessi fino al (omissis), dovrebbero essere dichiarati prescritti per effetto del decorso del termine lungo di dodici anni e mezzo, dovendosi computare il calcolo più favorevole del vigente regime prescrizionale.
8. D'altra parte anche in relazione al reato di cui all'art. 572 c.p. è necessario constatare che i comportamenti di maltrattamenti posti in essere fino al (omissis), risultano in data odierna prescritti per il decorso del termine (lungo) di sette anni e mezzo.
Di conseguenza, alla luce delle considerazioni sopra svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alle condotte di maltrattamenti protratti sino al (omissis), per essere il reato estinto per prescrizione e deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, limitatamente al reato di cui all'art. 609-bis c.p. ed anche per la rideterminazione della pena.

P.Q.M.

Annulla la Sentenza impugnata limitatamente alle condotte di maltrattamenti protrattisi sino al 13.06.05 per essere il reato estinto per prescrizione; annulla la Sentenza medesima con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma limitatamente al reato di cui all'art. 609-bis c.p. e per la rideterminazione della pena; rigetta il Ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 13.12.12.
Depositato in Cancelleria il 03.04.13

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