PENALE - La costituzione di parte civile può equivalere a querela.

Che la querela non necessiti di formule sacramentali è noto.
Così pure è pacifico che essa è un atto a forma libera, da cui basta che risulti la volontà espressa della persona offesa affinché "si proceda" in relazione a un fatto previsto dalla legge come reato.
La querela dunque è un "semaforo verde", ai fini della procedibilità dell'azione penale per reati non procedibili d'ufficio (o a richiesta od istanza), di cui costituisce una condizione.
L'insigne Franco Cordero, al riguardo, definì la querela come l'atto con cui, narrato un fatto, si "chiede che l'autore (identificato o meno) sia perseguito penalmente", senza che occorrano formule tipiche e anzi essendo "pensabili querele in cui l'autore eviti questa parola; ed essendo variamente arguibile l'intento persecutorio [...] siccome nessuna norma impone vincoli lessicali alla querela, tutto sta nell'individuare l'intento; non esiste alcun limite all'analisi introspettiva; contano anche i nuclei volitivi impliciti (purchè, beninteso, emergano dall'atto)".
E, invero, proprio siffatto "intento persecutorio" è l'elemento che vale a differenziare la querela dalla mera denuncia.
Ma può considerarsi sussistente la querela per il sol fatto che la persona offesa si sia costutuita parte civile nel processo penale?
La Cassazione ha ammesso la valenza di tale implicita manifestazione di volontà di sporgere querela (c.d. fatto concludente), a condizione che la p.o. abbia effettivamente esternato nell'atto di costituzione quale p.c. la propria chiara intenzione di voler procedere alla punizione del responsabile del fatto-reato (così Cass. Pen., Sez. V, 19.10.2001, C., ced 220259; Cass. Pen., Sez. VI, 03.11.1992, P., ced 192135).
Bisogna ciò che oltre a formulare la condanna strettamente risarcitoria, la p.c. abbia adoperato, in conclusioni, espressioni del tipo "Il sottoscritto, pertanto, col presente atto intende chiedere e ottenere che il Tribunale di XY, previo accertamento e dichiarazione della penale responsabilità dell’imputato W.K., come sopra generalizzato, per i reati a lui ascritti, in una con la comminazione allo stesso delle pene di legge, voglia così pronunciare: condannarsi il Sig. W.K. all'integrale risarcimento ex artt. 185 C.P. e 2043 C.C. dei danni tutti derivati per tali fatti alle P.O. [..]", proprio ad evidenziare siffatta inequivoca volontà punitiva.
Dunque, l'atto di costituzione di parte civile può assumere valore equipollente alla querela.
Con la doverosa precisazione che la decisione sull'opportunità di perseguire in sede penale qualcuno impone, ovviamente, che la p.o. disponga di tutti gli elementi costitutivi che caratterizzano il fatto, talché soltanto da tale ultima momento cognitivo decorrono i termini (di regola tre mesi, non gg. 90!) per presentare l'istanza punitiva, anche per ciò che attiene all'identità del soggetto colpevole (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 13.05.2009, PG. in c. C.R., ced 243911). In giurisprudenza si è anche qualificato tale concetto come l'acquisizione, da parte della p.o., della "conoscenza certa" o l'aver avuto "contezza dell'autore" del fatto-reato de quo (sul punto, Cass. Pen., Sez. IV, 173.07.2009, PG. in c. M., ced 245457).
Pertanto, ai fini della valutazione sulla "tempestività della querela" (o, appunto, del suo equivalente), assume significato decisivo l'indagine in ordine al die a quo, ovverosia al momento in cuila p.o. aveva avuto la possibilità di conoscere esattamente che del reato proprio taluno era stato identificato come il reo.
Si pensi, ad esempio, a una mera denuncia contro ignoti, cui segua molto tempo dopo la notifica alla p.o. dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare nel processo radicato contro il presunto responsabile di quel fatto, nel frattempo identificato: attese le investigazioni svolte medio tempore dagli inquirenti, se la costituzione di p.c. avvenga entro i tre mesi dalla suddetta notifica, con l'atto della p.c. potrà supplirsi all'originaria (eventuale) carenza di querela contro ignoti, purché detta costituzioneappalesi l'espressa volontà che l'imputato sia perseguito e punito in sede penale.
In tal senso va letta - e valorizzata - la decisione qui di seguito riportata.
Cass. Pen., Sez. IV, 23.06/06.08.2009 n° 32278
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANATO Graziana, Presidente
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe, Consigliere
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna, Consigliere
Dott. FOTI Giacomo, Consigliere
Dott. IZZO Fausto, Consigliere
ha pronunciato la seguente:
Sentenza
sul Ricorso proposto da:
1) M.M.R., nata il (omissis);
avverso la Sentenza del 21.04.08 della Corte d'Appello di Roma;
visti gli atti, la Sentenza e il Ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. C.G. Brusco;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Francesco salzano, che ha concluso per il rigetto del Ricorso;
udito il difensore, Avv. M.A., che ha concluso per l'accoglimento del Ricorso.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1) M.M.R. ha proposto Ricorso avverso la Sentenza 21.04.08 della Corte d'Appello di Roma che ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti, in ordine al delitto di furto aggravato in danno di F.G., per essere il reato estinto per prescrizione così riformando la Sentenza di primo grado (pronunziata dal Tribunale di Roma il 06.03.07) che l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato indicato.
I giudici di merito hanno ritenuto accertato che l'imputata si fosse impossessata di numerosi oggetti sottraendoli all'interno dell'abitazione della persona offesa dove prestava la sua attività in qualità di domestica e di "baby sitter".
La Corte di merito ha quindi confermato le statuizioni civili in favore della parte civile già adottate dal primo giudice.
Con il proposto Ricorso l'imputata deduce l'illegittima acquisizione delle videoriprese effettuate all'interno dell'abitazione della persona offesa (sul cui contenuto era fondata la condanna), la mancanza di querela e la violazione di legge in relazione alla mancata esecuzione di una perizia per verificare la corrispondenza degli oggetti sottratti con quelli rinvenuti nella sua abitazione e il loro valore.
2) La questione se il reato addebitato all'imputata sia da ritenere procedibile d'ufficio o a querela, e se questa querela sia stata validamente proposta, ha carattere pregiudiziale e deve dunque essere esaminata preliminarmente.
A questo proposito deve osservarsi che il capo d'imputazione contestato alla M.M.R. così si esprime: "reato p. e p. dall'art. 61 c.p., n. 11 - art. 624, c.p. - art. 625 c.p., n° 1 e n° 7"; dopo la descrizione della condotta e degli oggetti sottratti il capo d'imputazione così conclude: "con le aggravanti di aver commesso il fatto intrattenendosi all'interno dell'appartamento destinato ad abitazione e su cose esposte per consuetudine alla fede pubblica, nonchè con abuso di relazioni domestiche e con abuso di prestazione d'opera".
Tre erano dunque le aggravanti inizialmente contestate all'imputata:
art. 61 c.p., n° 11, art. 625 c.p., n° 1 e n° 7.
Quanto alla seconda aggravante deve rilevarsi che il fatto è stato commesso prima dell'entrata in vigore dell'art. 624 bis c.p.
Il Tribunale di Roma, con la già ricordata Sentenza di condanna, fa espresso riferimento, nella motivazione, all'aggravante del "rapporto di collaborazione domestica" esistente con la parte civile e, dopo aver concesso le attenuanti generiche, le dichiara equivalenti "all'aggravante contestata".
Alcun cenno sì fa alle altre due aggravanti contestate che dunque, dal tenore della sentenza, sembrano essere state implicitamente escluse.
Con i motivi di Appello l'imputata aveva chiesto pronunzia di improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela e la Corte di merito, esaminando questo motivo d'impugnazione, sia pure con motivazione dubbiosa, riconosce che le aggravanti previste dall'art. 625 c.p., non erano state ritenute esistenti; conferma l'esistenza dell'aggravante prevista dall'art. 61 c.p., n° 11 e, esaminando il problema dell'esistenza della querela, afferma che "è da ritenere che nella specie sussista una valida querela della persona offesa, essendo stato il comportamento tenuto dalla derubata F.G. univocamente e chiaramente inteso ad ottenere la punizione dell'imputata".
E, a conferma di questo assunto, la Sentenza impugnata evidenzia come la persona offesa si sia costituita parte civile e abbia partecipato in tale veste anche al giudizio di Appello.
3) Le affermazioni contenute nella pronunzia indicata non sono condivisibili.
La Corte d'Appello dà atto, in buona sostanza, che il giudice di primo grado ha escluso le due aggravanti che rendevano il reato procedibile d'ufficio; che l'aggravante esistente (art. 61 c.p., n° 11) non vale a rendere il reato procedibile d'ufficio; che la querela non esiste.
E pur tuttavia ritiene che possa equivalere alla proposizione della querela il "comportamento" della persona offesa ed in particolare la costituzione di parte civile.
Orbene, anche se dovesse condividersi la tesi che il mancato rispetto delle formalità per la presentazione della querela non esclude che una valida querela possa essere presentata con forme diverse - purchè idonee a garantire la certezza della presentazione e della volontà manifestata e l'identità del querelante - è ovvio che tale equipollenza non può essere ravvisata nel "comportamento" di una persona, peraltro indeterminato.
L'unico atto che potrebbe essere ritenuto equivalente alla presentazione della querela è costituito dalla costituzione di parte civile (purchè manifesti non solo la volontà di ottenere il risarcimento o le restituzioni ma altresì la volontà che l'imputato venga ritenuto penalmente responsabile).
Questa indagine non è stata compiuta dalla Corte di merito, ma v'è un altro aspetto decisivo per escludere l'esistenza di una valida querela: la Corte di merito avrebbe dovuto verificare la tempestività della querela posto che la costituzione di parte civile è avvenuta dopo che erano decorsi diversi anni dai fatti ed era avvenuta l'effettiva conoscenza, da parte della persona offesa, che del reato era accusata l'odierna ricorrente.
In ogni caso deve dunque ritenersi l'inesistenza di una valida querela tempestivamente proposta che, peraltro, non si rinviene negli atti del processo nel quale sono inserite numerose denunzie in alcuna delle quali si chiede che l'odierna imputata venga sottoposta a procedimento penale.
4) Per le considerazioni svolte il secondo motivo di ricorso deve essere accolto.
All'accoglimento del motivo consegue l'annullamento senza rinvio delle Sentenze di primo e di secondo grado perchè l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per difetto di valida querela.
Gli ulteriori motivi devono essere ritenuti assorbiti.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV Penale, annulla senza rinvio le Sentenze di primo e di secondo grado perchè l'azione penale non poteva essere promossa per mancanza di querela.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2009

