Penale

PENALE - Inidoneità dei meri controlli della Guardia di finanza ad attestare l'impossibilità di adempiere agli obblighi di assistenza familiare.

violazione degli obblighi di assistenza familiare

La Sesta Sezione della Suprema Corte, con la pronuncia qui sotto riportata, ha stabilito che va ritenuta "l'inidoneità dei controlli della Guardia di Finanza a dimostrare l'impossibilità di adempiere" laddove essi siano stati posti dall'obbligato a fondamento dell'asserita sua indigenza nella contrazione del reddito: infatti, se il giudice civile abbia adottato delle "diverse determinazioni" e abbia così "aumentato l'importo posto a carico dell'interessato", non se ne può inferire per ciò solo "l'impossibilità di adempiere".

Merita peraltro d'essere sottolineata, in punto materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, anche la recente pronuncia delle S.U., con cui si è ribadito (Sentenza 31.01/31.05.2013 n° 23866), da un lato, che "la nozione di "mezzi di sussistenza" va identificata in ciò che è indispensabile alla vita, a prescindere dalle condizioni sociali o di vita pregressa degli aventi diritto" e ciò va distinto dai meri "mezzi per la sopravvivenza" (ossia vitto e alloggio)", talchè nel primo concetto va ricompreso tutto "ciò che è necessario per le "esigenze della vita quotidiana" (vestiario, canone per le utenze indispensabili, spese per l'istruzione dei figli minori, medicinali)".
Le stesse Sezioni Unite, inoltre, ha precisato come "l'obbligo di mantenimento ha una portata ben più ampia, giacchè comprende tutto quanto sia richiesto per un tenore di vita adeguato alla posizione economico-sociale dei coniugi e dei figli e prescinde dallo stato di bisogno. La nozione di alimenti si pone a metà strada tra le altre due e comprende, oltre a ciò che è indispensabile per le primarie esigenze di vita, anche ciò che è soltanto utile o che è conforme alle condizioni dell'alimentando e proporzionale alle sostanze dell'obbligato".
Dunque, "la nozione dei mezzi di sussistenza (che implica l'esistenza dello stato di bisogno nel soggetto passivo) rispetto a quella di mantenimento (che dallo stato di bisogno prescinde)" è atta ad "impedire di considerare la violazione formale dell'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile (e ora anche quello di separazione a seguito della L. n° 54/2006) affine alla condotta di danno quale delineata dall'art. 570, co. 2, n° 2, C.P. Dalla mancanza d'identità contenutistica tra la fattispecie penale prevista dal codice e quella prevista dalla legge di riforma del divorzio (a cui fa rinvio la L. n° 54/2006, in tema di obblighi economici del coniuge separato) deriva l'impossibilità di ritenere che il rinvio quoad poenam operato dalla L. n° 898/1970, art. 12 sexies, possa riferirsi all'art. 570, co. 2, C.P."
Insomma, "il generico rinvio, quoad poenam, all'art. 570 c.p., effettuato dalla L. 01.12.1970 n° 898, art. 12 sexies, come modificato dalla L. 06.03.1987 n° 74, art. 21, deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo della disposizione codicistica", considerato che l'interpretazione elaborata dalle S.U. "evita ulteriori disarmonie di trattamento quanto alla "tutela del coniuge convivente", penalmente tutelato soltanto se versa in stato di bisogno (art. 570, co. 2, n° 2, C.P.) e quella del coniuge divorziato; tra la tutela dei figli minori in costanza di matrimonio (situazione disciplinata soltanto dall'art. 570, co. 2, n° 2) e la tutela dei figli minori nell'ipotesi di divorzio (e, dopo il 2006, anche di separazione); tra la tutela di figli maggiori inabili al lavoro (art. 570, co. 2, n° 2, C.P.) e quella dei figli maggiori non autosufficienti in caso di divorzio (e, dopo il 2006, anche di separazione)".
Come statuito dalle Sezioni Unite Penali della Cassazione, "L'art. 570, co. 2, n. 2, C.P. [...] punisce [...] con la pena congiunta chi "fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro ... o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per colpa" (rectius, al quale non sia stata addebitata la separazione).
Esso tutela i più elementari vincoli di solidarietà nascenti dal rapporto di coniugio (con le attenuazioni sopra ricordate in caso di separazione) o di filiazione.
La condotta sanzionata presuppone uno stato di bisogno: infatti l'omessa assistenza deve avere l'effetto di far mancare i mezzi di sussistenza, che comprendono lo stretto necessario per la sopravvivenza e pertanto non si identificano con gli alimenti e men che meno con l'assegno di mantenimento".
L'impossibilità economica di adempiere, pertanto, dev'essere provata dall'imputato e deve tradursi in indigenza effettiva, perdurante per tutto l'arco di tempo in cui si è verificata l'inosservanza della prestazione, con esclusione del reato soltanto se l'incapacità finanziaria sia incolpevole, mentre il reato sussiste tutte le volte in cui l'indigenza consentisse almeno un adempimento parziale.

 

Cass. Pen., Sez. VI, Sent. 16.04/10.05.2013 n° 20273

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AGRO' Antonio, Presidente
Dott. CORTESE Arturo, Consigliere
Dott. PETRUZZELLIS Anna, Rel. Consigliere
Dott. CITTERIO Carlo, Consigliere
Dott. APRILE Ercole, Consigliere
ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso proposto da: O.P., nato a (omissis);
avverso la Sentenza del 10.11.11 della Corte d'appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il Ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Vittorio Eduardo Scardaccione, che ha concluso per il rigetto del Ricorso;
udito l'Avv. N.R. per il ricorrente, che si è riportato al Ricorso sollecitandone l'accoglimento.

Svolgimento del processo
1. La Corte d'Appello di Ancona, con Sentenza del 10.11.2011, ha confermato la Sentenza del Tribunale di Macerata che aveva affermato la responsabilità di O.P. per il reato di cui all'art. 570, co. 2, n° 2, C.P.
2. Con unico motivo di Ricorso la difesa deduce mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione nella parte in cui, a fronte delle specifiche allegazioni attinenti al suo stato d'indigenza, sia nel corso della convivenza, che successivamente, è giunta ad accertare la volontà inadempiente, senza fornire a tale proposito compiuta motivazione che dia conto della conciliabilità di tali elementi, corroborati nel senso dell'esclusione della volontarietà dell'inadempimento dalla circostanza di fatto che nel corso del 2007, a condizioni economiche migliorate, l'interessato avesse ripreso a versare le somme a suo carico, così dimostrando l'assenza del dolo.

Motivi della decisione
1. Il Ricorso è infondato.
2. Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare trova il suo presupposto nella necessità di garantire, con la sanzione penale, l'adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale gravante a carico di ciascun genitore, ove la sua mancata esecuzione crei una situazione di bisogno nei familiari.
Deve ricordarsi che il minore è per definizione in stato di bisogno, stante la sua incapacità di produrre reddito, e che, nella specie, è conclamato lo stato di bisogno anche del coniuge dall'acquisizione di prove che hanno dimostrato l'impossibilità della madre di far fronte alle obbligazioni, al punto che subì il distacco dell'acqua dall'abitazione, e per due anni fu di fatto mantenuta, unitamente ai figli, dal proprio padre, in conseguenza del totale inadempimento del ricorrente e della sua condizione di casalinga, priva di reddito proprio.
La mancata considerazione delle allegazioni difensive intervenute in atto d'Appello in ordine alla pretesa impossibilità di adempiere del ricorrente trova la sua giustificazione nella genericità della deduzione, a fronte della radicale mancanza di contribuzione nel periodo di riferimento.
Si deve osservare infatti che dalla pronuncia di primo grado è dato ricavare che l'interessato non ha versato alcuna somma nel periodo di riferimento e che nell'aprile 2006 il Presidente del Tribunale stabilì una contribuzione di € 500,00 mensili, aumentata a € 600,00 a seguito di accertamenti della Guardia di Finanza nel novembre successivo, provvedimento che rimase ineseguito fino al luglio dell'anno 2007, quando, sull'accordo delle parti l'assegno venne rideterminato in € 400,00 mensili.
Le deduzioni contenute in Ricorso fondano la prova dell'indigenza nella contrazione del reddito che si assume dimostrato proprio dagli accertamenti della Guardia di Finanza cui si è fatto cenno e posti a base delle determinazioni giudiziarie in quella sede, volendo farne discendere, per la minima entità degli introiti registrati, l'impossibilità di adempiere.
La circostanza di fatto, per la verità, risulta già superata dalle diverse determinazioni del giudice civile, che proprio nel periodo di lamentata indigenza ha aumentato l'importo posto a carico dell'interessato.
Ciò attesta l'inidoneità di tali controlli a dimostrare l'impossibilità di adempiere.
3. Il rigetto del Ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, in applicazione dell'art. 616 C.P.P.

P.Q.M.

Rigetta il Ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16.04.13.
Depositato in Cancelleria il 10.05.13

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