Penale

PENALE - Riesame e valutazione delle indagini difensive.

appello su conferma di misura cautelare personale

Il Tribunale distrettuale è tenuto a esaminare e a valutare i risultati delle investigazioni difensive prodotte dalla difesa dell'indagato in vinculis, nel decidere sull'appello proposto dall'indagato avverso l'Ordinanza che rigetta la richiesta di revoca della misura custodiale,
Ove il difensore, infatti, presenti al Riesame gli elementi di prova raccolti ex art. 391-octies C.P.P. a favore del suo assistito, l'omessa motivazione da parte del giudice dell'appello cautelare, in ordine alle ragioni per cui si ritenga di disattenderli per privilegiare altre risultanze processuali, reputate di maggior valenza, determina
l'annullamento dell'Ordinanza reiettiva dell'istanza di revoca del misura cautelare personale.
Invero, è comunque indispensabile una motivazione circa le ragioni che portano ad escludere il rilievo alle prove assunte dalla difesa, non potendosi non tenere conto, in sede di rinvio, degli esiti delle indagini difensive.

Nello stesso senso, peraltro, già si era espressa la S.C. nel 2002 (Cass. Pen., Sent. 09.04.02 n° 13552), allorquando si precisò che gli atti raccolti dal difensore a conferma di un alibi del prevenuto, nell'esercizio del diritto alla prova ex art. 391-bis e ss. C.P.P., sono utilizzabili e dotati di forza probatoria, dovendo essere equiparati agli atti del P.M., e vanno soggetti alla valutazione del Giudice unitamente a tutte le altre risultanze del procedimento, tanto che la mancanza di un adeguato apparato argomentativo è ravvisabile nella motivazione apparente che il Riesame fornisca in ordine al fatto che l'effettiva attendibilità delle indagini difensive andrebbe verificata dall'A.G. procedente.
In punto valutazione dell'attendibilità delle persone che rendano spontanee dichiarazioni al difensore, peraltro, cfr. anche altra pronuncia di rilievo (Cass. Pen., Sent. 22.11.07 n° 43349), secondo cui "Le dichiarazioni assunte dal difensore dell'indagato nell'ambito di attività di investigazione difensiva hanno lo stesso valore probatorio astratto delle dichiarazioni acquisite dal p.m., salva la valutazione di attendibilità intrinseca dei dichiaranti".

 

Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, Sent. 27.11.09/22.02.10 n° 7070

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo, Presidente
Dott. AGRÒ Antonio, Consigliere
Dott. GRAMENDOLA Francesco P., Consigliere
Dott. ROTUNDO Vincenzo, Consigliere
Dott. FIDELBO Giorgio, Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul Ricorso proposto da: I.S, nato a (omissis) il (omissis);
avverso l'Ordinanza del 15.07.09 emessa dal Tribunale di Palermo;
visti gli atti, la Sentenza impugnata e il Ricorso;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. Carmine Stabile, che ha concluso per l'inammissibilità del Ricorso;
sentito l'Avvocato Giovanni Vaccaro, che ha insistito per l'accoglimento del Ricorso.

Ritenuto in fatto e in diritto
Con l'Ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo ha rigettato l'Appello proposto ai sensi dell'art. 310 C.P.P. nell'interesse di I.S., confermando il provvedimento del 10.06.09 con cui il G.i.p. aveva respinto l'Istanza di revoca dell'Ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis C.P.
Nell'interesse dell'indagato hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori di fiducia.
Innanzitutto viene denunciata una carenza di motivazione in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta dalla difesa, contenente anche le dichiarazioni delle persone informate dei fatti acquisite nel corso delle indagini difensive.
Inoltre, si censura l'Ordinanza per avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in base alla chiamata in correità di (omissis), inattendibile e priva di riscontri esterni.
Nella valutazione dell'intercettazione del colloquio avvenuto tra I.S. e (omissis) i Giudici non avrebbero tenuto conto delle dichiarazioni raccolte da quest'ultimo, il quale avrebbe confermato che la conversazione si riferiva ad un incidente stradale in cui rimase coinvolto I.S. e sui relativi aspetti del risarcimento.
Infine, si censura il mancato esame dei rilievi sulle esigenze cautelari.
Il Ricorso è fondato con riferimento al mancato esame, e conseguente valutazione, dei risultati delle indagini difensive prodotte dall'indagato.
Deve ribadirsi che dalla presentazione ex art. 391-octies C.P.P. degli elementi di prova raccolti dal difensore a favore del proprio assistito deriva al Giudice l'obbligo non solo della loro acquisizione, ma anche della loro valutazione, con la conseguenza che, in caso venissero disattese, è comunque richiesta una motivazione circa le ragioni che hanno portato ad escludere il rilievo alle prove assunte dalla difesa (Cass., Sez. 2, 27.05.08 n° 28662).
Nella specie, l'Ordinanza impugnata ha omesso di considerare le dichiarazioni rese da (omissis), che avrebbe confermato il sinistro stradale e dato una giustificazione in ordine alla conversazione intervenuta tra I.S. e (omissis).
Sul punto il Tribunale ha rilevato che la difesa avrebbe fornito una "lettura alternativa" di tale conversazione, ma in effetti ha trascurato di valutare le deduzioni difensive alla luce della dichiarazione del sunnominato (omissis), per cui s'impone l'annullamento dell'Ordinanza, con rinvio al Tribunale di Palermo affinché tenga conto dei risultati delle investigazioni difensive prodotte dall'indagato e, in particolare, delle dichiarazioni rese il 03.06.09 da (omissis).
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94, co. 1-ter, disp. att. C.P.P.

P.Q.M.

Annulla l'Ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co. 1-ter, disp. att. C.P.P.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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