PENALE - Registrazione di rapporti intimi, convivenza e interferenze illecite.
Non v'è il reato di interferenze nella vita privata della persona se le immagini di vita intima e privata con la convivente sono state effettuate in casa propria con il consenso di lei ancorché registrate a sua insaputa, se esse non sono state diffuse al di fuori del processo.
Posto che la nozione di "vita privata" attiene a qualsiasi vicenda della persona in luogo riservato (sia che si tratti di atti sessuali, sia che riguardi altri aspetti comuni della vita che si svolge in casa propria), le immagini di quei rapporti intimi non costituiscono violazione dell'art. 615-bis C.P., perchè la tutela della riservatezza della vita individuale è apprestata contro le interferenze illecite provenienti da terzi.
Non sussiste terzietà se la persona è ammessa a far parte di quelle riprese, sia pur estemporaneamente e in condizione di reciprocità.