PENALE - ANAC, Cantone: sistematica violazione del divieto di artificioso frazionamento degli appalti pubblici.
Accade sovente che proprio la P.A. non sia rispettosa delle norme statali. Il D. L.vo 12.04.2006 n° 163 è il c.d. Codice dei contratti pubblici ed é in vigore dal primo luglio 2006. Rubricato come «Lavori, servizi e forniture in economia», l’art. 125 di detto Codice prevede che «1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate: a) mediante amministrazione diretta; b) mediante procedura di cottimo fiduciario» e, rispettivamente, che «3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento» e che «4. Il cottimo fiduciario e' una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi», ma che , in ogni caso, « 5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a € 200.000». Tassativamente, quindi, il co. 13 dell'art. 125 dispone che «Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia». Pur tuttavia, le cose non vanno come dovrebbero... Come emerge dai i risultati dell’«Indagine sull’applicazione del Codice riguardo all’importo stimato degli appalti e conseguenti irregolarità nelle procedure di affidamento dei capoluoghi di provincia» italiani - pubblicata il 16.04.2015 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione - «Nel corso degli anni si sono riscontrare, soprattutto in riferimento agli appalti di servizi e forniture, sistematiche disapplicazione da parte delle stazioni appaltanti del Codice dei contratti pubblici […]