PENALE - ANAC, Cantone: sistematica violazione del divieto di artificioso frazionamento degli appalti pubblici.

Accade sovente che proprio la P.A. non sia rispettosa delle norme statali. Il D. L.vo 12.04.2006 n° 163 è il c.d. Codice dei contratti pubblici ed é in vigore dal primo luglio 2006. Rubricato come «Lavori, servizi e forniture in economia», l’art. 125 di detto Codice prevede che «1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate: a) mediante amministrazione diretta; b) mediante procedura di cottimo fiduciario» e, rispettivamente, che «3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento» e che «4. Il cottimo fiduciario e' una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi», ma che , in ogni caso, « 5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a € 200.000». Tassativamente, quindi, il co. 13 dell'art. 125 dispone che «Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia». Pur tuttavia, le cose non vanno come dovrebbero...  Come emerge dai i risultati dell’«Indagine sull’applicazione del Codice riguardo all’importo stimato degli appalti e conseguenti irregolarità nelle procedure di affidamento dei capoluoghi di provincia» italiani - pubblicata il 16.04.2015 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione - «Nel corso degli anni si sono riscontrare, soprattutto in riferimento agli appalti di servizi e forniture, sistematiche disapplicazione da parte delle stazioni appaltanti del Codice dei contratti pubblici […]

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PENALE - ANAC, whistleblowing e Linee guida per la tutela degli informatori.

whistleblowerCos’è il «whistleblowing»? In Italia è stata introdotta la regola secondo cui la P.A. deve apprestare concreti sistemi di tutela del dipendente pubblico che segnali degli illeciti, di cui all’art. 54-bis del D.L.vo n° 165/2001, di cui abbia appreso la commissione nell’ambito del rapporto di lavoro.
Il sistema di gestione delle segnalazioni è definito whistleblowing e riguarda sia le segnalazioni pervenute dall’esterno, sia quelle che siano frutto di «spiate» interne, persino se relative a fatti non aventi di per sé rilevanza penale. A tale scopo è stata istituita, in ogni P.A., la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), che deve occuparsi degli informatori e della riservatezza della loro identità.
In inglese la parola whistleblower indica «una persona che lavorando all’interno di un’organizzazione, di un’azienda pubblica o privata si trova ad essere testimone di un comportamento irregolare, illegale, potenzialmente dannoso per la collettività e decide di segnalarlo all’interno dell’azienda stessa o all’autorità giudiziaria o all’attenzione dei media, per porre fine a quel comportamento» e, come precisato dalla Accademia della Crusca, si qualifica whistleblowing la relativa «azione di denuncia» della «talpa», che fa venire alla luce un’irregolarità poiché soffia (blower) nel fischietto (whistle) come un arbitro di gioco. Ma, quel che più interessa, è che - stante una clamorosa lacuna normativa - l’A.N.A.C. ha inteso estendere l’applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n° 190/2012

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PENALE - È legge la nuova custodia cautelare: presupposti più rigidi e meno discrezionalità per il giudice con obblighi rafforzati di motivazione.

esci gratis di prigione(da cnf.it, Aggiornamenti legislativi, Newsletter n° 248 del 14.04.2015)

Il Senato, giovedì 9 aprile scorso, ha approvato in via definitiva, con 177 voti favorevoli, 12 contrari e 30 astenuti, le norme che disciplinano la custodia cautelare, introducendo nel codice di procedura penale limiti all’adozione di misure restrittive della libertà in assenza di una condanna definitiva.
Il provvedimento “Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità”, d'iniziativa parlamentare, si prefigge l’obiettivo- condiviso dal Governo- di limitare l’applicabilità delle misure privative della libertà personale e, in particolare, della custodia cautelare in carcere.
Le modifiche introdotte si aggiungono, integrandole, a quelle già in vigore sulla base di provvedimenti precedentemente adottati, quali il decreto legge n. 78/2013 “Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena” - convertito in legge 94/2013- che dispone in via generale che la custodia cautelare in carcere possa comminarsi solo per i reati per i quali la pena non sia inferiore nel massino a 5 anni e per i reati di finanziamento illecito ai partiti; e il decreto legge 92/2014 cosiddetto Torreggiani, 

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INVESTIGAZIONE PRIVATA - Condanna per violazione della privacy? Licenza addio.

Investigatore privato e violazione della privacyChi indaga violando la privacy è meglio che cambi lavoro.
Un detective privato lombardo aveva riportato una condanna per aver violato l’art 615-bis del codice penale. Anzi, la condanna risultava aggravata dall’a circostanza speciale, ad effetto speciale, del comma III di detta norma, per aver il reo agito esercitando la professione di investigatore privato. La norma sancisce la rilevanza penale delle interferenze illecite nella vita privata allorquando ci si procurano indebitamente immagini o notizie attinenti alla vita privata altrui o si tenta di procurarsele, con atti idonei diretti in modo non equivoco a raggiungere quello scopo delittuoso in ambito domiciliare o mediante captazione diretta o indiretta o divulgazione di ogni manifestazione di libertà della persona che in quel luogo si compia. Nel caso di specie, il Prefetto competente, quindi, gli aveva revocato la licenza, come dispone l’art. 134 T.U.L.P.S. Il detective privato aveva allora deciso d’impugnare del provvedimento amministrativo ablativo. Pur avendo ottenuto il bloccare in via provvisoria l’efficacia della revoca, il detective si è visto togliere comunque dal TAR l’autorizzazione prefettizia di polizia, 

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INVESTIGAZIONE PRIVATA - Condanna per violazione della privacy? Licenza addio.

Investigatore privato e violazione della privacyChi indaga violando la privacy è meglio che cambi lavoro.
Un detective privato lombardo aveva riportato una condanna per aver violato l’art 615-bis del codice penale. Anzi, la condanna risultava aggravata dall’a circostanza speciale, ad effetto speciale, del comma III di detta norma, per aver il reo agito esercitando la professione di investigatore privato. La norma sancisce la rilevanza penale delle interferenze illecite nella vita privata allorquando ci si procurano indebitamente immagini o notizie attinenti alla vita privata altrui o si tenta di procurarsele, con atti idonei diretti in modo non equivoco a raggiungere quello scopo delittuoso in ambito domiciliare o mediante captazione diretta o indiretta o divulgazione di ogni manifestazione di libertà della persona che in quel luogo si compia. Nel caso di specie, il Prefetto competente, quindi, gli aveva revocato la licenza, come dispone l’art. 134 T.U.L.P.S. Il detective privato aveva allora deciso d’impugnare del provvedimento amministrativo ablativo. Pur avendo ottenuto il bloccare in via provvisoria l’efficacia della revoca, il detective si è visto togliere comunque dal TAR l’autorizzazione prefettizia di polizia, 

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